Fideiussione omnibus bancaria, quando è nulla?

NULLA LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS.

Libero il garante del finanziamento per dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione.
Alzino la mano tutti gli imprenditori e/o persone fisiche che sono state “cordialmente invitate” a sottoscrivere una fideiussione ombibus bancaria per poter ottenere un finanziamento per la propria impresa, attività o progetto. Diventando quindi garanti  in prima persona con tutto il patrimonio personale.

Continuino a tenerla alzata coloro i quali, a causa del mancato raggiungimento dell’obbiettivo che si erano prefissati (imprenditoriale o privato) sono stati interessati dalle clausole del contratto di garanzia sottoscritto – fideiussione omnibus bancaria, ricevendo ad esempio un decreto ingiuntivo per la somma residua del mutuo o quella a debito derivante dal conto corrente della società.

Immaginiamo gli effetti sopratutto psicologici in cui si sono trovate queste persone; sono a dir poco devastanti. In quei momenti il rischio è altissimo e si percepisce a fior pelle. Viene messo in discussione tutto. Il personale patrimonio frutto di anni di sacrifici risulta essere come una bandiera al vento. E’ triste dire che capita, e non di rado, che molte famiglie si sgretolino per via dei debiti.

AVVERTENZA
Ebbene, con le dovute cautele, possiamo dire che per molti di coloro che si trovano ad essere garanti per aver firmato una fideiussione omnibus bancaria, riscontrate certe condizioni, ESISTE LA SOLUZIONE per una dichiarazione di nullità del contratto.

Lo spunto della Corte d’Appello di Bari – sentenza nr. 526/2018

Questo post, dunque, viene scritto con il seguente spirito: da un lato fornire per quanto è possibile, per motivi di sinteticità, le informazioni tecniche del perchè si può risolvere un contratto di fideiussione ombibus; dall’altro con la volontà di rasserenare coloro che si trovano nella situazione psicologica di cui sopra. Ma veniamo agli aspetti tecnici.

Il nostro costante studio ed approfondimento sulla giurisprudenza a favore del cittadino, nonchè la volontà di diffondere sapere giuridico ci ha portati a ritenere utile sviluppare sapere su questo argomento di diritto bancario. Considerata la portata diffusa dello strumento di garanzia utilizzato dalle banche abbiamo poi deciso di rendere pubblicare quanto segue.

Quando si manifestano i problemi?

Lo sanno molto bene quelli che ci son passati. Di solito il tutto inizia con la ricezione da parte della banca della c.d. lettera di decadenza dal termine. Missiva inviata al soggetto passivo del contratto di finanziamento (di solito la società) e contestualmente al garante con richiesta di pagamento immediato del residuo a debito.

Successivamente a ciò, in caso di mancato assolvimento, inizia la fase del recupero giudiziale. Nella maggior parte dei casi viene notificato da parte della banca, per il tramite di un avvocato, un decreto ingiuntivo. Da quel momento si hanno 40 giorni per poter impugnare l’atto.

AVVERTENZA

A questo punto cosa fare? Bisogna non rimanere inermi. Bisogna impugnare l’atto di riscossione (decreto ingiuntivo o altro). Altrimenti non ci si potrà più difendere. L’invito è quindi di ritirare l’atto e rivolgersi, se lo si vuole, al nostro team di esperti.

Quale è il problema di natura tecnica?
La Suprema Corte ha individuato delle criticità in ordine al modello Associazione Bancaria Italiana (ABI) del contratto di fideiussione omnibus. Modello utilizzato dalla maggioranza degli  istituti di credito a livello nazionale benchè non vincolante per gli stessi.

Le clausole, quindi, contenute in questo schema sono state, nella realtà, predisposte unilateralmente dall’ABI ed utilizzate, tali e quali da tutte le banche. Tale situazione non creerebbe problemi qualora, non vi fossero contrasti tra le clausole che compongono lo schema contrattuale e la disciplina codicistica.

Stiamo parlando, dunque, di violazione delle norme sulla concorrenza. Questo tipo di violazioni, a dire il vero, furono già rilevate dall‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento nr. 14251 del lontano 2005, e dalla Banca d’Italia, con provvedimento nr. 55 del 2005, giungendo alla considerazione che

(PRINCIPIO DA FAR VALERE IN GIUDIZIO)
“gli art. 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie – nella misura in cui se ne desse applicazione fedele – contengono disposizioni contrastanti con la normativa antitrust”
In altri termini, le clausole contrattuali nelle quali si articola il modello predisposto dall’ABI – scrutinate dalla Banca d’Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra gli istituti di credito (funzione esercitata fino al 12 gennaio 2006) – costituiscono il frutto di una intesa illecita intervenuta tra le banche, in quanto contraria alle norme imperative.

Gli effetti della contrarietà dello schema contrattuale adottato dalle  banche rispetto alla normativa antitrust vigente sono evidenti: I CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE CHE SI MOSTRINO FEDELI AL RICHIAMATO SCHEMA CONTRATTUALE DOVRANNO ESSERE CONSIDERATI NULLI, ESSENDO CARATTERIZZATI DA CAUSA ILLECITA, PERCHE’ CONTRARIA A NORME IMPERATIVE

La Corte Suprema ha precisato che sono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa anti-concorrenziale vietata da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione e al controllo di quel mercato. Tutto ciò a condizione che l’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo. Rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive al rapporto che costituiscono la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.

In altri termini, secondo il Supremo Collegio, la violazione dell’art. 2 della legge Antitrust, consumatasi a monte nella predisposizione e nell’adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema, giacchè questi costituiscono lo sbocco sul mercato dell’intesa illecita. La Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito il principio per cui può essere dichiarato nullo il contratto lesivo della legge 287/90.

Quando si può eccepire la nullità della fideiussione omnibus?
Il decreto ingiuntivo ricevuto, o altri atti della riscossione , come ad esempio le cartelle di pagamento per finanziamenti pubblici (i cui termini di impugnazione sono diversi), DEVONO ESSERE PRONTAMENTE IMPUGNATI. Si solleverà così, sin dal primo grado, l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus bancaria.

Se invece c’è già un processo in atto?

La soluzione è stata data dalla giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza nr. 26243/14 – ( principio confermato poi anche con la sentenza nr. 27516/16).

“l”art. 1421 c.c. è chiaro nel sancire che la nullità – oltre a poter essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse – può essere rilevata d’ufficio; sul tema, poi, le Sezioni Unite sono intervenute, a più riprese, chiarendo che la rilevabilità da parte del giudice della nullità del contratto non conosce né consente limitazioni, essendo, quindi, possibile che sia il giudice d’appello a rilevare d’ufficio, per la prima volta, una causa di nullità “
In particolare, la Suprema Corte ha puntualizzato che il potere di rilievo spetta al giudice del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di una pretesa che presuppone ed efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

Quindi, in buona sostanza, in qualsiasi stato e grado del processo potrà farsi valere la richiesta di nullità. Nullità che stante al principio innanzi richiamato “il riconoscimento di una pretesa che presuppone ed efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio” potrà essere dichiarata anche d’ufficio. Cioè anche se non viene eccepito nulla dal debitore.

Speriamo di esser stati utili, restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed aiuto.

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