Omesso versamento iva? Le soluzioni per una sentenza di assoluzione.

Abstract: omesso (mancato) versamento IVA e le soluzioni in caso di incriminazione da parte della procura. Perché si può giungere ad una sentenza di assoluzione.

Avv. Leonardo Andriulo esperto in contenzioso penale/tributario
La crisi, si sa, ha mietuto le sue vittime. Mi rattrista il pensiero di quanti imprenditori, investiti da questo maremoto, vorrebbero ripartire ma non possono farlo per i risvolti del loro fallimento imprenditoriale: tanto per via delle contestazioni a mezzo ruolo, quanto per questioni di natura penale per il reato omissivo di omesso (mancato) versamento iva. Lungi da me non voler ammettere che esiste pure chi in tutto questo marasma ne ha approfittato. Ironicamente mi vien da dire: “Il mondo è bello perché é vario”!
Pensando ad un mio cliente, con cui siamo alle prese con una contestazione di omesso versamento Iva, ho creduto potesse essere utile condividere in questo post alcune riflessioni maturate in materia di reati tributari e le soluzioni alle problematiche legate al Decreto Legislativo del 10/03/2000 n° 74 all’art. 10 ter – omesso versamento Iva. Soluzioni dettate dalla giurisprudenza che hanno portato alla assoluzione.
In caso di esito positivo del processo penale, evidentissimi sono i benefici sociali e psicologici per quanti sono sotto “torchio”. Il tutto, naturalmente, a beneficio di quella classe imprenditoriale – quella sana intendo – desiderosa di voler ripartire e rilanciare l’attività, ma che è scoraggiata da una situazione di contorno squalificante. Non ho l’ardire di pensare che questo post possa essere esaustivo sull’argomento, cercherò però sinteticamente di dare delle risposte alle domande più frequenti.
Cosa dispone la norma?
"“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.“"
Omesso versamento quando?

L’art. 6, comma 2, stabilisce che l’acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre.
"Pertanto, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo, al periodo d’imposta di riferimento. "
Quale tipo di dolo è richiesto per il mancato versamento iva?

omesso (mancato) versamento iva – le soluzioni
Il reato omissivo, a carattere istantaneo è punito a titolo di dolo generico. Per quanti fossero a digiuno della materia penale si chiarisce che “Perché si concretizzi la consumazione del reato sono necessari tanto la coscienza, quanto la volontà di non versare all’Erario le somme a debito nel periodo considerato. La prova del “dolo” la si ritrova nella presentazione della dichiarazione annuale. Dalla stessa risulta quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere pagato. Altra domanda fatidica: “Come faccio a dimostrare che volevo pagare ma non potevo?“
Affinché possa dirsi escluso l’elemento soggettivo del reato, occorre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Così Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2014, n. 1541; Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2013, n. 5905.
Verifica della Guardia di Finanza e dell’Ufficio delle Entrate – Cosa fare se ci contestano l’omesso versamento Iva?
Come abbiamo detto prima a dicembre (il giorno 27) si deve versare il saldo relativo all’anno precedente. L’Ufficio delle Entrate, di solito, già subito dopo detta scadenza (a fine anno) verifica i versamenti. A seguito di detti controlli, qualora riscontri difformità con quanto in dichiarazione, procede a verifica diretta in azienda. In caso di accertamento del mancato versamento viene contestato il reato di cui si parla. Cosa fare nell’immediato? Ebbene sin da subito, fermo restando l’ausilio indispensabile di un avvocato, cercare di motivare il perché del mancato versamento.
Si segnalano alcune massime di interesse sull’argomento:
“L’omesso versamento dell’i.v.a. è un reato a dolo generico laddove non è prevista nella fattispecie la finalità dell’evasione, restando onere della difesa dimostrare la non imputabilità al contribuente della crisi di liquidità che ha impedito il versamento. (Nel caso di specie, la difesa non aveva dimostrato le cause che avevano dato luogo alla crisi finanziaria non documentando l’importo dei crediti vantati nei confronti di terzi e della p.a. e il tentativo del recupero di tali crediti)”. Così Tribunale Terni, 10/05/2016, n. 624.
“Il reato previsto dall’art. 10 -ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente e, pertanto, la fattispecie non è integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario”. Così Cassazione penale, sez. III, 21/04/2016, n. 38487.
Quando matura la prescrizione del reato di omesso versamento Iva?
Il D.Lgs. n. 158 del 2015 ha modificato in modo importante la disciplina dei reati tributari prevista dal D.Lgs. n. 74/2000. Tuttavia la novella ha lasciato invece invariati i termini di prescrizione degli stessi reati. In particolare, per quanto concerne i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione omessa o infedele, occultamento e distruzione delle scritture contabili ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se commessi a decorrere dal 17 settembre 2011 si prescrivono in 8 anni. Rimane invece stabilita in 6 anni la prescrizione dei reati di omesso versamento delle ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Ciò detto, quindi, il decreto non prevede disposizioni specifiche, limitandosi ad integrare con l’art. 17, l’art. 160 c.p. che disciplina l’interruzione del corso della prescrizione stessa. Pertanto, occorre rinviare all’art. 157 c.p. secondo il quale, per tutte le tipologie di reato, la prescrizione si realizza quando è decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di un delitto.
“In tema di prescrizione del reato di evasione dell’IVA se non risulti grave e commesso senza frode può applicarsi l’estinzione del reato senza violare l’art. 325 paragrafi 1 e 2 ,TFUE. (Nel caso di specie, si trattava di un omesso versamento dell’IVA per Euro 333.610,00)”. così Tribunale Como, 13/07/2016, n. 1599.
Mandaci i tuoi quesiti, risponderemo prontamente. Per questioni urgenti potete utilizzare il canale whatsapp al numero 3929168449
avvocato francavilla fontana, avvocato Ostuni, avvocato Mesagne, avvocato Ceglie Messapica, avvocato San Vito dei Normanni, avvocato Carovigno, avvocato Oria, avvocato Latiano, avvocato San Pietro Vernotico, avvocato Cisternino, avvocato Torre Santa Susanna, avvocato San Pancrazio Salentino,avvocato Villa Castelli, avvocato Erchie, avvocato San Donaci, avvocato Cellino San Marco, avvocato San Michele Salentino, avvocato Torchiarolo, avvocato Brindisi, avvocato penalista brindisi, avvocato penalista taranto, avvocato penalista lecce, avvocato esperto in diritto penale, avvocato esperto in reati tributari