Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. un., 09/06/2022, n.18641 sullo scioglimento della comunione legale e attribuzione dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario dello stesso.
Il quadro complessivo della portata del contrasto sulla valutazione della casa familiare nel contesto delle procedure di divisione coniugale. Aspetti intricati e divergenti nell’ambito della giurisprudenza italiana. Che valore dare all’immobile in sede di divisione? E’ giusto dare il valore di mercato dell’immobile quando viene assegnato in proprietà esclusiva a uno dei coniugi? Specie al coniuge affidatario della prole?
Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti
Due orientamenti principali emergono dalla giurisprudenza della Corte di appello e delle Sezioni unite su questa materia:
- Orientamento A: Secondo una corrente giurisprudenziale, l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli non incide sul valore di mercato dell’immobile. Si argomenta che questa assegnazione è finalizzata esclusivamente alla tutela dei figli minori o non autosufficienti, preservandoli dai traumi derivanti dalla crisi coniugale. In questo contesto, il diritto di godimento assegnato a uno dei coniugi viene considerato di natura personale. Non di natura patrimoniale.
- Orientamento B: Al contrario, un altro orientamento ritiene che l’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi, se l’immobile non appartiene in via esclusiva a quest’ultimo, determina una decurtazione del valore della proprietà. Questo vincolo oggettivo incide sul valore del diritto dominicale dell’altro coniuge, condizionandolo fino a una possibile modifica del provvedimento di assegnazione.
Argomenti a sostegno dei due orientamenti
- Orientamento A:
- Si sottolinea che l’assegnazione della casa familiare non dovrebbe influire sulla valutazione dell’immobile in comproprietà. Il diritto di godimento è finalizzato esclusivamente alla tutela dei figli e scompare con l’assegnazione in proprietà esclusiva.
- Si afferma che l’estinzione del diritto di godimento non dovrebbe essere considerata nel calcolo del conguaglio dovuto all’altro coniuge.
- Orientamento B:
- Si argomenta che l’assegnazione della casa familiare crea un vincolo che influisce sul valore della proprietà. Sia essa totale o parziale, e tale incidenza persiste finché il provvedimento di assegnazione non viene modificato.
- Si sostiene che l’assegnatario, se decide di vendere l’immobile, non dovrebbe poterne ricavare l’intero prezzo di mercato. Ciò perchè il valore venale è compromesso dal vincolo della destinazione a casa familiare.
Orientamenti della dottrina
Anche la dottrina manifesta diverse posizioni su questo tema. Alcune correnti sostengono la non incidenza del provvedimento di assegnazione sulla valutazione dell’immobile e altre che affermano il contrario.
Risoluzione del contrasto e argomenti a sostegno
Secondo le Sezioni Unite, la valutazione dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli non deve risentire del diritto di godimento già assegnato. Tale diritto viene considerato assorbito o confuso con la proprietà esclusiva. Ciò comportando l’estinzione automatica del diritto di godimento. Di conseguenza, il conguaglio dovuto all’altro coniuge deve riferirsi al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva.
Il principio che ha dato risposta al quesito
In tema di scioglimento della comunione legale, l’attribuzione, in sede di divisione, dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest’ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall’assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull’intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all’immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato.
Ed ancora i Supremi giudici hanno dichiarato
“…né, a tal fine, rileva che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell’assegno di mantenimento”.
Fonte:Giustizia Civile Massimario 2022
Conclusioni sull’attribuzione dell’immobile al coniuge non assegnatario
Il contrasto giurisprudenziale sulla valutazione della casa familiare nella divisione coniugale riflette le complessità legate alla tutela dei figli e alla gestione patrimoniale coniugale. La sentenza della Corte d’appello di Roma, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite, riafferma l’indipendenza tra l’assegnazione della casa familiare e la divisione dell’immobile, giungendo a una soluzione che cerca di bilanciare gli interessi delle parti coinvolte.