Art. 17 D. lgs. 74/2000 – Interruzione della prescrizione.

  1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’art. 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.

1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo (1) .

Note

[1] Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. l) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; vedi anche il comma 36-vicies bis del medesimo articolo 2.

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