Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – cause di non punibilità nel diritto tributario

Cassazione penale sez. III, 12/01/2023, (ud. 12/01/2023, dep. 24/02/2023), n.8174 Analisi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione riguardo all’art. 2 D. lgs. 74/2000 – problema della Retroattività delle Cause di Non Punibilità nel Diritto Tributario.

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza di rilievo riguardante l’applicazione retroattiva delle cause di non punibilità nel contesto del diritto tributario. La sentenza in questione ha riguardato il caso di F.R.F. e N.A., i quali hanno proposto ricorso per Cassazione avverso una decisione del Tribunale di Firenze. Analizziamo i dettagli della sentenza e le questioni giuridiche sollevate dai ricorrenti.

Il contesto giuridico.

I ricorrenti, difesi da un comune avvocato, hanno sollevato la questione dell’applicazione retroattiva della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto applicare retroattivamente questa causa di non punibilità, introdotta dalla L. n. 157 del 2019, una volta verificati i requisiti esigibili, compreso l’integrale pagamento del debito tributario.

Motivi del ricorso per la richiesta di assoluzione dal reato ex art. 2 D. lgs. 74/2000.

Il motivo del ricorso, che avanzava una richiesta, per il riconoscimento dell’esistenza di cause di non punibilità nel diritto tributario, si basava sul seguente assunto; ovvero, sull’asserzione che il giudice avrebbe dovuto considerare la causa di non punibilità anche in presenza del mancato ravvedimento operoso accertato successivamente al pagamento integrale del debito. La difesa ha sottolineato la disparità di trattamento e la presunta violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte di Cassazione sulla retroattività

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi ammissibili dichiarandoli, però, manifestamente infondati. L’impugnazione in casi di “patteggiamento” richieda specificità nelle argomentazioni, i ricorrenti hanno soddisfatto tale obbligo. Gli stessi non hanno dedotto in maniera specifica la violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Questo il principio che risolve il quesito sulle cause di non punibilità nel diritto tributario:

“Con riferimento ai reati tributari dichiarativi richiamati dall’art. 13, comma 2, d.lg. n. 74/2000 (ossia quelli contemplati dagli artt. 2, 3, 4 e 5) l’integrale pagamento del debito (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) assume una duplice connotazione; se infatti esso si verifica prima della formale conoscenza dell’avvio di ispezioni e verifiche o di attività di accertamento penale, integra causa di non punibilità. Se invece il pagamento avviene successivamente ma prima dell’apertura del dibattimento, consente all’imputato di accedere al patteggiamento e ai correlativi benefici premiali, integrando al contempo la circostanza attenuante ex art. 13-bis, comma 1, d.lg. n. 74/2000“.

Fonte:Diritto & Giustizia 2023, 27 febbraio

Analisi della Novella Legislativa sulle cause di non punibilità nel diritto tributario:

La sentenza ha poi esaminato la novella legislativa introdotta con l’art. 39, comma 1, lett. q-bis) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha esteso la causa di non punibilità anche al reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Tale causa si applica quando i debiti tributari sono stati estinti mediante integrale pagamento, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accertamenti o procedimenti.

Retroattività delle Cause di Non Punibilità:
La Corte ha sottolineato la possibilità di retroattività della causa di non punibilità, tuttavia, ha precisato che devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma, inclusi l’integrale pagamento del debito e il ravvedimento operoso prima della formale conoscenza di accertamenti o procedimenti.

Conclusioni:
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente sull’applicazione retroattiva delle cause di non punibilità nel diritto tributario. Pur riconoscendo la possibilità di retroattività, la Corte ha stabilito che tutti i requisiti devono essere soddisfatti. La decisione avrà risonanze significative nel contesto giuridico e fiscale. Ciò getterà luce sulle condizioni necessarie per beneficiare di tali cause di non punibilità anche in situazioni pregresse all’entrata in vigore delle novelle legislative.

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