Art. 24 D. Lgs. 74/2000 – Modifica dell’art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

1. L’ottavo comma dell’art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell’art. 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 7.746. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell’art. 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.”.

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