Tentativo – Legge sui reati tributari. Dispositivo dell’art. 6
- I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono [comunque] punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis (1) .
1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall’articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all’articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo (2) .
Note
[1] Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
[2] Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.