La donazione art. 769

La donazione art. 769 c.c. – definizione e requisiti formali.

La donazione, ex art. 769 c.c. è il contratto con il quale una persona (chiamata donante), per spirito di liberalità una persona,  arricchisce l’altra (chiamato donatario), disponendo (trasferendo) in suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Infatti oggetto della donazione  possono essere tutti i beni di proprietà del donante:
– mobili o immobili;
– denaro;
– titoli di credito;
– azioni e quote di società;
– aziende.
Giova qui rammentare che oggetto del contratto può riguardare SOLO i beni presenti del donante. Non è, infatti, consentito donare quelli futuri. Così come non è possibile impegnarsi ad effettuare una futura donazione. Infatti NON SARA’ POSSIBILE stipulare un preliminare di donazione.

Scopo dell’articolo – donare senza rischi
In questo articolo analizzeremo quelli che sono le caratteristiche di rilievo per suggerire cosa valutare e non sbagliare nella formazione/costituzione di una donazione.
Si voglia tenere a mente che detti contratti si prestano a soddisfare differenti “necessità” della vita comune.   Nel contratto di donazione è possibile anche inserire delle condizioni (clicca qui se sei interessato).
Sebbene, come leggeremo è importante avvalersi di un notaio per la formazione di un contratto di donazione, ruolo importantissimo è rivestito dall’avvocato per la tutela dei diritti di chi subisce un torto per effetto di una donazione. Negli ultimi tempi il contenzioso in detta materia è in forte aumento proprio perchè lo strumento viene utilizzato impropriamente. Sopratutto per nascondere altre volontà tra le parti.

Cosa sono le donazioni – elementi essenziali

E’ importante precisare che l’art. 769 c.c., definisce un contratto (incontro di volontà) dove si riscontrano due volontà fondamentali. Quella del donante che (gratuitamente) vuole arricchire l’altro. Quella del donatario che decide di accettare quanto si sta per ricevere gratuitamente.
esempio pratico:
1) Esempio:
Tizio (padre di caio) che per amore verso il figlio gli faccia donazione di un immobile a titolo gratuito. 
2) Esempio :
Tizio (padre di Mevia) si assume l’obbligo di pagare i costi della ristrutturazione della facciata
della casa di Mevia. 

Cosa si intende per liberalità?

Per liberalità si intende, che quanto trasferito è a titolo gratuito. Il donante NON RICEVE DENARO per quanto trasferito. Naturalmente la volontà di trasferire qualcosa gratuitamente affonda le proprie radici in sentimenti umani come amore, amicizia, gratitudine, simpatia, riconoscenza.


Come deve essere effettuata: per iscritto o verbalmente?

Gli articoli 782 c.c. e 48 della Legge Notarile regolamentano il modo con cui si possono effettuare le donazioni. Possiamo dire che in generale la forma delle donazioni, richiesta dall’ordinamento giuridico italiano è quella della forma scritta. Fanno eccezione le donazioni di valore modico. Queste ultime si possono anche fare mediante forma orale.

Riferendoci alle donazioni non di modico valore, l’atto di donazione dovrà necessariamente farsi mediante atto pubblico. L’atto pubblico è quello redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato a attribuire al documento una pubblica fede. La legge notarile richiede inoltre, che al momento del rogito dell’atto ed a pena di nullità dello stesso, vi sia la presenza di due testimoni.

Di seguito cercheremo di individuare le ipotesi che producono tanto l’inadempimento nella donazione (clicca qui se sei interessato), quanto  l’invalidità della donazione


La capacità di agire.

E’ doveroso sapere che il codice civile, al fine di validare un contratto in particolare quello di donazione, richiede la capacità di agire. Ma cos’è giuridicamente la capacità di agire? Il codice sostanzialmente definisce la capacità di agire come la capacità di disporre dei propri beni e diritti. Questa capacità sostanzialmente si acquista con la maggiore età.

La capacità di agire del donante.

Nel contratto in esame, quindi, è richiesto obbligatoriamente che il donante abbia la piena capacità di poter disporre dei propri beni. Questo significa, sostanzialmente che abbia la capacità di agire, ovvero, che abbia compiuto i 18 anni.

La capacità di agire del donatario.

Mentre, invece, per il donatario non è richiesta la capacità di ricevere. Cioè  dire che è possibile ricevere qualcosa anche se non si ha la capacità di agire. Infatti, per ricevere una donazione NON E’ RICHIESTO IL COMPIMENTO del diciottesimo anno di età.

Le norme del codice italiano, statuiscono che la donazione può essere effettuata anche ai nascituri. Addirittura è possibile donare anche a chi non è ancora stato concepito.

La capacità di agire delle società.

La legge consente, infine, anche alle persone giuridiche di fare donazioni e di ricevere donazioni. Questo è possibile solo se è previsto nello statuto della società.

E’ chiaro che nel caso in cui la capacità di agire non vi fosse per diversi motivi, si pensi alle ipotesi di incapacità, inabilitazione e interdizione si può impugnare l’atto e chiederne la revocatoria (clicca qui se sei interssato).


Altri contratti che non sono donazioni.

Al fine di non cadere in errore è bene tenere a mente quelli che sono i requisiti richiesti perchè si realizzi il contratto di donazione. Ci sono dei contratti, infatti, che seppur gratuiti NON DEVONO TRARRE IN INGANNO. Così, ad esempio, il contratto di comodato gratuito, seppur a titolo gratuito NON DEVE essere confuso con quello di donazione. Questo perchè, seppur gratuito è carente di uno degli aspetti che caratterizzano la donazione, ovvero, lo spirito di liberalità. Quella volontà, cioè, di arricchire una persona con il conseguente proprio impoverimento.

Ci sono altre ipotesi di contratto che possono trarre in inganno. Anche il contratto di deposito, sebbene possa essere sempre fatto a titolo gratuito NON E’ donazione. Infine, ad esempio, anche la distribuzione gratuita di gadget NON E’ una donazione. Si pensi ad una società che distribuisce cappellini con il proprio marchio. Ci sono anche altri ipotesi di contratti che “assomigliano” a donazioni ma, nella realtà, non lo sono.


La revocazione.

La donazione art. 769 c.c. si definisce genericamente irrevocabile. Tuttavia di possono essere dei casi, specificatamente previsti per legge che permettono di avere, tramite una sentenza emessa da un Tribunale, una dichiarazione di revocazione della donazione. Di tale argomento abbiamo già accennato. Completiamo l’introduzione della problematica con altre ipotesi di revocatoria. 

In questa sede affermiamo, quindi, che la donazione può essere revocata per gli ulteriori motivi:

  • per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
  • per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

In caso di informazioni sulla revocazione della donazione (clicca qui se sei interessato).

Leonardo Andriulo – avvocato civilista

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