Cancellazione centrale rischi (CRIF)

Ottenere la cancellazione centrale rischi (CRIF) della Banca d’Italia – cosa c’è da sapere.

Spesso ci viene chiesto se c’è un modo (per le persone fisiche o giuridiche) di essere cancellate dagli archivi della Centrale rischi di Banca d’Italia. Oppure ci viene chiesto “Se e quando non è consentito agli operatori finanziari comunicare i dati dei propri clienti in caso di debiti pagati in ritardo o non pagati (incagli). A queste ed ad altri quesiti cercheremo di rispondere seppur sinteticamente con questo articolo. Sono necessarie, però, alcune premesse.

Contattaci per ricevere maggiori informazioni, anche in base alla vostra esperienza sulla cancellazioni crif.


Cos’è la centrare rischi di Banca d’Italia?

La Centrale dei rischi (CR) è una base dati che raccoglie da altre banche dati e dalle società finanziarie informazioni sui crediti concessi e sulle garanzie rilasciate ai propri clienti. La Centrale rischi è un noto strumento istituito con delibera del 16 maggio 1962 dal CICR (Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio).

In sostanza aiutare a comprendere se la clientela (bancaria)
sia più o meno meritevole di accedere al credito, ma non solo.
La stessa fornisce i livelli di rischio. Rischio in diretto
legame con i crediti concessi alla clientela stessa.

Si assiste quindi ad un “circolo” di informazioni finanziarie da e per gli operatori finanziarie quali, ad esempio, banche, finanziarie ed altri operatori riconosciuti dal sistema bancario.


Le linee guida sulla segnalazione della clientela.

Al fine di uniformare la corretta trasmissione dei dati della CR, sono state rilasciate dalla Banca d’italia le istruzioni per gli operatori finanziari. Queste istruzioni vengono costantemente aggiornate per far fronte alle nuove necessità del sistema e dell’economia.

A titolo esemplificativo, per ogni posizione gli operatori aderenti dovranno comunicare:

– generalità del cliente;
– tipologia del credito (prestito personale, mutuo ipotecario, apertura di credito in conto corrente, smobilizzo portafoglio, ecc.);
– fase del credito (accordato, utilizzato, garantito, richiesto);
– decorrenza del credito e scadenza (se transitorio o a rientro);
– periodicità dei rimborsi (frequenza delle rate, come mensile o semestrale);
– il numero totale delle rate;
– l’importo di ogni singola rata;
– le rate che residuano;
– le rate che sono scadute e non sono pagate;
– l’importo scaduto e non pagato

Ma i dati che sono contenuti
in queste informazioni sono sempre veritiere?


Errate – false informazioni in centrale rischi cosa verificare?

Riassumendo, quindi, la credibilità di una persona o di una azienda passa dalle informazioni (positive o negative) presenti in queste banche dati. Purtroppo, capita sempre più spesso di assistere clienti che per i motivi più disparati perdono la loro “onorabilità” e risultano essere agli occhi del sistema creditizio dei mal pagatori. Perché?

Facile a dirsi perché il loro nominativo è stato iscritto ingiustamente e/o erroneamente nella banca dati – centrali dei rischi di Bankitalia. E’ questo sopratutto il caso delle comunicazione delle segnalazione dei crediti a sofferenza.

Vediamo quindi come si può risolvere il problema delle comunicazioni a sofferenza nella banca dati della centrale rischi di Bankitalia.


Comunicazione credito a sofferenza un caso risolto positivamente.

   Un caso da ultimo trattato e risolto a favore del cliente – una impresa nel settore dei trasporti – che veniva iscritta presso la centrale rischi della Banca d’Italia, nonostante addirittura un piano di rientro concordato con, una società di factoring.

Preme chiarire che la casistica è varia, specie se si fa la differenza tra debitore consumatore e professionista. Ci limiteremo ad analizzare un caso di debiti contratti per fini  aziendali con segnalazione a sofferenza. Il debito di circa 25.000,00 euro.


Premesse del caso risolto – ottenuta la cancellazione centrale rischi.

L’ipotesi è quindi quella dell’esistenza di un prodotto finanziario “momentaneamente non onorato” che a seguito di diversi solleciti ricevuti da parte del creditore (Istituto finanziario e/o società di recupero crediti), si concludeva in una segnalazione a sofferenza nella centrale rischi. Le conseguenze, neanche a dirlo, sono state catastrofiche. Revoca dei fidi, ritiro del blocchetto degli assegni, blocco delle carte di credito.

Quali sono i requisiti per procedere alla comunicazione di credito a sofferenza ?

La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia, il cui servizio, come detto è disciplinato dalla delibera CICR del 29 Marzo 1994 (assunta ai sensi degli artt. 53 comma 1 lettera b, 67 comma 1 lettera b e 107 comma 2 del D. Lgs 385/1993), deve avvenire esclusivamente

nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda” (così Circolare Banca d’Italia nr. 139/1991, punto 1.5 all. 13);


Cosa deve mandare l’istituto di credito o altro creditore prima di fare la segnalazione alla Crif?

Prima di procedere alla iscrizione del nominativo del cliente “mal pagatore” secondo i dettami previsti dall’art.4, comma 7 modalità raccolta e registrazione dei dati

E’ obbligatorio, in caso di comunicazione
di credito a sofferenza (inferiore a 30.000,00 euro)
una preventiva missiva con la
quale si indica SPECIFICATAMENTE il tempo entro
il quale si provvederà a effettuare la segnalazione”

ATTENZIONE!!!!

In assenza di questa preventiva
comunicazione la segnalazione è illegittima
ed è subito ottenibile la Cancellazione Centrale Rischi.

non costituisce vero e proprio preavviso la comunicazione
inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei Rischi,
quando essa rivesta carattere generale ed astratto.

Come chiarisce l’art. 4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, detta comunicazione deve esse specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico adempimento, di evitarsi conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito

Il più delle volte le formule usate sono molto generiche e di questo tenore “ … nonché a valutare la segnalazione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti del Vs. nominativo a sofferenza nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d’Italia.

E’ di tutta evidenza che nel caso di specie la comunicazione non è specifica e puntuale PERTANTO LA SEGNALAZIONE PRESSO LA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA ANCHE IN QUESTO CASO E’ ILLEGITTIMA!

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Senza la preventiva analisi sullo stato di insolvenza del debitore è possibile la cancellazione centrale rischi.

    Altro obbligo non rispettato dagli Istituti di Credito molto spesso consiste NELLA PREVENTIVA valutazione finanziaria dei loro clienti. Spesso il semplice fatto che non vengono pagate le rate, viene inteso come stato di insolvenza.  Da qui scatta la segnalazione a sofferenza.

Mi è capitato di riscontrare che nella maggior parte dei casi la segnalazione a sofferenza viene inoltrata verosimilmente senza avere effettuato alcuna valutazione (né giudiziale, tantomeno fattuale) della complessiva situazione finanziaria dei clienti morosi;

Verifica, per inciso che deve accertare, se non per via giudiziale come vuole la norma, ELEMENTI TALI DA FAR FONDAMENTALMENTE DESUMERE LA SUSSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA, come prevede testualmente la Circolare della Banca d’Italia nr. 139 del 11/02/1991 art. 1.5

“… non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.


La soluzione la fornisce la Cassazione per  la cancellazione  (dovuta alla illegittima iscrizione) nella centrale rischi.

Richiamando la giurisprudenza del Supremo Collegio si ritiene che la maggior parte dei casi possa essere risolta con la seguente massima

La segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza”
così Cass. Civile Sez. I, sentenza nr. 15609/2014,
precedente conforme Cass. Civile, Sez. I sentenza nr. 7958/2009.


Quali li strumenti a tutela del cliente?

Gli strumenti da azionare in questi casi sono un ricorso d’urgenza presso il Tribunale dove ha sede l’azienda e, successivamente, una azione di risarcimento danni in caso di accoglimento del primo procedimento.


Per questioni urgenti puoi utilizzare
il canale whatsapp al numero 3929168449


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