Credito di imposta affitti – ANP Studio Legale | Law Firm

I chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate sul credito di imposta affitti. 

La problematica degli affitti e corona-virus interessa in particolare i conduttori che hanno locato immobili per la propria attività. In questo post affrontiamo la possibilità di godere di un credito di imposta affitti. L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per come poter usare  la compensazione del credito d’imposta direttamente con l’F24. In aggiunta a ciò Il 3 aprile inoltre, la stessa Agenzia ha emanato la circolare 8E (clicca qui per il download) con la quale si forniscono chiarimenti in materia. Di seguito alcuni quesiti:

Il canone deve essere stato pagato per godere del credito di imposta affitti?

QUESITO:

L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell’eventuale pagamento del medesimo; peraltro, 62 la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.

RISPOSTA:

L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone;

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sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.


Quali sono le tipologie di attività/immobili escluse dal credito di imposta affitti.

QUESITO:

In merito all’articolo 65 del Decreto rubricato «Credito d’imposta per botteghe e negozi» visto l’esplicito riferimento ai «canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C1», si chiede se il credito d’imposta si applica anche ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D8 (categoria non espressamente prevista dall’articolo suddetto, che individua gli immobili rientranti nella categoria catastale D8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”).

RISPOSTA:

L’articolo 65 del Decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il 63 mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’importo può essere utilizzato – come precisato con la recente risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 – a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». L’articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

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Restano, quindi, esclusi dal credito di imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

Modalità d’uso del credito di imposta per negozi e botteghe !

L’agevolazione potrà essere utilizzata in Compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 13/E del 20 marzo (clicca qui per il download)ha comunicato la predisposizione del codice tributo da usare per compensare il credito d’imposta del 60% a titolo di bonus affitti. Si tratta del codice tributo 6914; si usa nel modello F24 per compensare il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo di locali categoria C1.


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I post servono per capire, per farsi una idea, ma poi c’è la necessità di agire. Forniamo le risposte per il suo caso specifico, NON GENERICHE INFORMAZIONI.

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Leonardo Andriulo – avvocato civilista.

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