Diritto all’oblio e Privacy: esperti in reputation on-line

Il diritto all’oblio e privacy:come fare per essere dimenticati dal web.

Questo articolo nasce dal desiderio di far conoscere ai nostri lettori l’esistenza di una nuova forma di diritto: il Diritto all’oblio e privacy. Un diritto poco noto ma di grande impatto sociale. Esso rientra nel grande e difficile bilanciamento tra il mondo web e la tutela della privacy. Il diritto all’oblio e privacy riguarda, in generale, quelle norme a tutela della propria immagine offesa da informazioni presenti su internet.

Teniamo a precisare che ogni caso necessita delle proprie valutazioni e quindi rimaniamo a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.


Che cos’è il diritto all’oblio e privacy e a chi si rivolge?

Al fine di meglio comprendere l’argomento è necessario stabilire quelli che sono i contorni della normativa. Iniziamo, quindi, col dare la definizione di diritto all’oblio.

Oblio nel dizionario della lingua italiana significa “dimenticanza” e rappresenta.

Il diritto di ciascun individuo ad ESSERE DIMENTICATO ed,
in particolare, a non essere più menzionato in relazione a fatti che lo hanno riguardato in passato e che erano stati oggetto di cronaca.

Ogni persona ha il diritto di rettificare i propri dati personali ed il consequenziale diritto alla loro cancellazione. Ci si oblia (ossia si chiede di obliare) la pubblica circolazione di informazioni che ci riguardano. Notizie che riteniamo non debbano essere più riconducibili alla nostra identità personale.


E’ sempre possibile cancellare i propri dati da internet?

In linea generale dobbiamo dire che la risposta è :SI! E’ quasi sempre possibile cancellare i propri dati da internet. Le eccezioni, con le dovute precisazioni sono strettamente legate a determinate circostanze. Per sintetizzare il limite è quello del bilanciamento tra i seguenti diritti.

  • il diritto alla cronaca (è incluso tra le libertà di manifestazione del pensiero e si traduce nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico)

  • il diritto di rievocazione storica (ossia il diritto a riproporre vicende o situazioni del passato)

  • ed il diritto alla riservatezza (ossia alla tutela delle informazioni riguardanti la sfera personale).

Fra tutti, è con il diritto alla cronaca, ovvero con il diritto di informare ed essere informati, che il diritto all’oblio si scontra in maniera più tangibile.

E’ quasi superfluo sottolineare che quando si parla di informazioni personali di cui se ne chiede la cancellazione dal web ci si trova di fronte a notizie sicuramente poco piacevoli. Informazioni che in qualche modo inficiano sulla reputazione tanto personale quanto professionale del soggetto cui si riferiscono. Di rado, infatti, accade che il protagonista di un’azione meritevole di accoglimento e si prodighi affinchè venga eliminata ogni traccia.

L’attività è molto simile a quella del “ripulire” i siti, blog, social network e motori di ricerca che pubblicano le notizie, informazioni, video e fotografie di persone, società ed altro di cui se ne chiede la cancellazione – definitiva!


Per quanto tempo una informazione può rimanere in internet senza violare il diritto all’oblio e privacy?

Spesso ci viene chiesto:

PER QUANTO TEMPO UN’INFORMAZIONE LESIVA DELL’IMMAGINE, DELLA REPUTAZIONE E DELLA RISERVATEZZA PUO’ PERMANERE NEL MONDO DIGITALE?

Prima i giornali, si sa, duravano un giorno. Oggi il mondo del web conserva le informazioni per sempre. A meno che non ci si attivi per far cancellare prima le informazioni.
Comunque, a fornire la risposta a questo quesito in termini legali ci ha pensato la Corte di Giustizia che testualmente afferma:”

il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua FUNZIONE SOCIALE e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.

In parole povere, l’informazione “incriminata” del nostro passato che dopo tempo circola ancora su internet ed il relativo diritto a non essere più ricordati per quel dato fatto scatta solo nel caso in cui l’informazione non sia più attuale o pertinente al contesto storico oppure quando sia venuto meno l’originario interesse pubblico.


Nella nostra esperienza abbiamo avuto un caso dove nel giro di un paio di mesi una notizia di cronaca è stata eliminata. Infatti, il processo penale in cui era coinvolto un nostro assistito non era terminato ma, la fase processuale in cui lo stesso si trovava al momento del conferimento dell’incarico era diversa (e con esito a lui favorevole), rispetto a quella riportata nel giornale on line. Abbiamo intimato legalmente ed ottenuto nel giro di poche settimane la cancellazione e deindicizzazione dai motori di ricerca delle notizia.


Facciamo un esempio pratico

Prendendo spunto da una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel luglio 2019: Tizio citava in giudizio alcune testate giornalistiche chiedendo il risarcimento dei danni da diffamazione per aver riportato sui loro quotidiani la notizia dell’omicidio che aveva perpetrato in danno della propria moglie e per il quale aveva espiato 12 anni di reclusione, sottoponendolo ad una nuova gogna mediatica.

Come si sono conclusi i primi due giudizi:

Sia il primo che il secondo grado di giudizio negavano a Tizio il diritto all’oblio, non rinvenendo i Giudici alcuna illiceità nella rievocazione di tale avvenimento. Tra i fatti che più avevano turbato la collettività negli ultimi quarant’anni da parte dei giornali.

Cosa ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, contrariamente, ha riconosciuto a Tizio il diritto all’oblio alla luce dell’assenza di quell’interesse collettivo che si richiede al fine di sacrificare il diritto alla riservatezza dell’individuo interessato.

Infatti l’esplicita menzione del nominativo può essere giustificata solo nei casi in cui le notizie si riferiscono in quel dato momento. Inoltre i personaggi devono interessare la collettività PER RAGIONI DI NOTORIETA’ O PER IL RUOLO PUBBLICO CHE RIVESTONO.

In assenza di questi requisiti, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza. E’ consentita la relativa cancellazione dal web di tutte quelle informazioni del passato lesive della dignità e dell’onore.


PERCHE’ AVVALERSI DELLA NOSTRA NOSTRA ASSISTENZA E CONSULENZA A PAGAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALL’OBLIO E PRIVACY?

I post servono per capire, per farsi una idea, ma poi c’è la necessità di agire. Forniamo le risposte per il suo caso specifico, NON GENERICHE INFORMAZIONI.


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