Eredi legittimi e contratti di assicurazione sulla vita.

Possono gli eredi legittimi subentrare per rappresentazione ai contratti di assicurazione qualora un parente stipuli una polizza assicurativa in favore di un beneficiario e, quest’ultimo, muoia prima della scadenza della polizza?

Commento alla sentenza della Suprema Corte nr. Cassazione civile sez. un., 30/04/2021, n.11421 che affronta come argomentazione “l’assicurazione a favore di terzo: la premorienza del beneficiario”.

Cosa prevede la legge in questi casi?

Il ruolo della giurisprudenza nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 467 del codice civile riveste un’importanza fondamentale nel contesto delle controversie legali che riguardano la successione e la ripartizione dei beni. Interviene a risolvere la questione anche l’art. 1920 c.c..

Un esempio eloquente di ciò è rappresentato da una recente pronuncia della Corte d’appello de L’Aquila. la Corte di secondo grado ha offerto uno spaccato chiarificatore su come tale articolo sia stato determinante nella risoluzione di una disputa. Nello specifico, la questione giudicata riguardava l’identificazione dei beneficiari delle polizze assicurative e la modalità di ripartizione degli indennizzi alla luce della normativa applicabile.

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari nei contratti di assicurazione sulla vita ha da sempre suscitato dibattiti interpretativi e controversie legali. L’articolo 1920, comma 2, del Codice Civile italiano, stabilisce che la designazione di beneficiari in forma generica comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione per coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano la qualità di eredi. Ma chi sono gli eredi? O meglio possono esserlo anche coloro i quali sono succeduti al beneficiario della polizza pre-morto al sottoscrittore delle polizze assicurative?

Il caso giudiziario che ha deciso se i nipoti potevano subentrare nel contratto di assicurazione vita. E’ stato valutato un ricorso presentato da B. G.A. nei confronti della Alfa Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a., richiedendo la liquidazione di somme derivanti da polizze assicurative sulla vita sottoscritte dal defunto fratello.

In prima battuta, la Corte d’appello di Catania, ha accolto il ricorso in via subordinata, condannando l’assicuratrice al pagamento di una somma differenziata. Ma la questione è stata portata all’attenzione del Supremo Giudice.

Come ha affrontato il Caso la Cassazione in merito all’interpretazione del diritto degli eredi legittimi e dei contratti di assicurazione. Applicazione dell’art. 467 c.c.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel caso n. 11421 del 2021, hanno affrontato la questione interpretativa relativa alle clausole che indicano genericamente gli “eredi legittimi” come beneficiari. Hanno stabilito che la designazione degli eredi comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano la qualità di eredi, indipendentemente dall’accettazione o rinuncia all’eredità.

Interpretazione giuridica del combinato disposto dell’art. 467 c.c. e 1920 c.c.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la designazione degli “eredi” come beneficiari implica l’individuazione soggettiva al momento della morte dello stipulante, senza dover necessariamente seguire le regole della successione ereditaria. La qualifica di “erede” al momento del decesso del contraente sopperisce alla generica determinazione del beneficiario, indicando all’assicuratore chi sono i creditori della prestazione.

Il principio che risponde al quesito dell’interpretazione degli eredi legittimi e della rappresentazione nei contratti di assicurazione .

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in caso di designazione generica degli “eredi,” ciascun beneficiario ha diritto a una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Tale diritto sorge in modo immediato con la designazione e non è soggetto alle regole di ripartizione dei crediti ereditari. L’acquisto del diritto è inter vivos, escludendo l’applicazione delle regole sulla comunione ereditaria.

Subentro degli eredi nelle polizze assicurative vita.

SIn caso di premorienza di uno degli eredi beneficiari, gli subentrano i suoi eredi a titolo di rappresentanza, a meno che la designazione non sia stata revocata o che il contraente non abbia diversamente disposto. La somma spettante agli eredi del beneficiario premorto viene attribuita per diritto di rappresentazione, mantenendo la proporzione delle quote ereditarie del defunto beneficiario.

Conclusioni:

La decisione delle Sezioni Unite ha fornito chiarezza sull’interpretazione delle clausole che indicano genericamente gli “eredi legittimi” come beneficiari nei contratti di assicurazione sulla vita. La designazione comporta l’identificazione soggettiva al momento della morte dello stipulante, e la ripartizione dell’indennizzo avviene in quote uguali tra i beneficiari. Il subentro degli eredi avviene per rappresentanza, mantenendo la proporzione delle quote ereditarie del beneficiario premorto.

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