Agente in esclusiva: contratti di agenzia

Inserire una “clausola di esclusiva nel contratto di agenzia“, nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade in altri Paesi Europei, vuol dire riferirsi ad un elemento naturale del contratto.

Si badi bene, quindi che la clausola esclusività contratto agenzia è, dunque, presente in ogni rapporto a meno che le parti non stipulino diversamente.
In parole povere, qualora si voglia sottoscrivere un contratto di agenzia senza esclusiva è necessaria una espressa pattuizione in tal senso. In caso contrario tale clausola si presume sussistere automaticamente nel rapporto contrattuale.

La ratio di tale clausola è certamente ricollegabile alla contemporanea salvaguardia degli interessi del preponente e dell’agente in esclusiva.


L’essenza della clausola

Il primo (il preponente) non può valersi di più agenti nella stessa zona nello stesso arco di tempo e per lo stesso ramo di attività. Il secondo non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra di loro.
Ecco perché è prassi parlare di esclusiva reciproca!


La clausola di esclusiva – contratto di agenzia art. 1743 c.c..

Stando alla lettera dell’art. 1743, del codice civile:

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [1748],
né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

La base dell’esclusività è il contratto di agenzia 1742 c.c.

Come sappiamo il contratto è l’incontro della volontà di due (o più) soggetti.
Richiamando seppur celermente l’art. 1742 c.c. “Col contratto di agenzia una parte  assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Questo tipo di contratti ha una formazione di natura progressiva.

Questo rappresenta esattamente cosa accade nella realtà, ovvero, l’incontro di due soggetti: la preponente (mandante) che manifesta l’intenzione di avvalersi dell’opera dell’agente per promuovere i propri affari.Dall’altro lato, la volontà dell’agente di sottoscrivere un contratto di agenzia (con o senza rappresentanza) per promuovere gli affari del preponente.

Gli elementi essenziali del contratto di agenzia,

Al fine di fornire una breve richiamo della normativa ed interpretazione sulla materia, possiamo elencare in sostanzialmente in 4 punti che richiamano gli elementi essenziali del contratto di agenzia.

a) il conferimento da una parte e l’assunzione dall’altra di un incarico stabile;
b) l’esecuzione dell’incarico nella forma di esercizio di un’attività professionale autonoma;
c) l’oggetto dell’incarico che deve consistere nel promuovere la conclusione di contratti;
d) la retribuzione.

I diritti e obblighi delle parti nel contratto di agenzia con esclusività

C’è un aspetto che qui interessa e che di fatto regola in maniera preponderante il rapporto tra le parti che è appunto la esclusività. Ma realmente cosa vuol garantire questa clausola? Qualcuno sostiene che il rapporto di agenzia è sottoposto al regime bilaterale di esclusiva.

Come detto innanzi la tutela è per ambo le parti ed è per questo che si suole parlare di reciprocità della tutela. L’agente che si preoccupa di far crescere gli affari della mandante.  Non è ammessa la possibilità che egli tratti nella stessa zona e nel medesimo ramo commerciale gli affari di più imprese in concorrenza.

La preponente, di contro che non potrà in nessun modo ostacolare l’esercizio dell’agente il quale è evidente che si spende per essa per reciproco interesse.


Esempio di contratto di agenzia con clausola d’esclusiva.

Qui di seguito riportiamo un esempio di clausola che, appunto stabilisce l’esclusività di rapporto tra le parti. Da notare che le parti hanno espressamente chiarito al punto al punto nr. 1 – rubricato oggetto del contratto l’esclusività del rapporto. Questo a reciproca garanzia che gli sforzi vanno nella medesima direzione.

Da un lato, la mandante che rassicura l’agente e dall’altro l’agente che si dedica agli affari della prima. Focalizzando le sue attenzione sul core business della mandate. Un connubio di intenti che porta ai risultati desiderati. Maggiori vendite, maggiori provvigioni.

1. Oggetto del  contratto.
1.1. Il Preponente incarica l’Agente di promuovere, con vincolo di  esclusiva, la vendita dei Prodotti individuati nell’Allegato A nel contesto territoriale circoscritto nell’Allegato B del presente  contratto.

4.clausola  diritto di  esclusiva

4.1. Il Preponente, in relazione a qualsiasi tipo di prodotto , anche a quelli introdotti nel commercio successivamente alla data di conclusione del presente  contratto, non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella Zona indicata nell’Allegato B.
4.2. L’Agente, d’altra parte, non potrà assumere incarichi aventi a oggetto l’obbligo di trattare affari nella stessa zona in riferimento al medesimo ramo di affari di cui al presente  contratto  e per conto di imprese concorrenti del Preponente.
4.3. L’eventuale violazione del diritto di  esclusiva  di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2. costituisce grave inadempimento contrattuale .

sub clausola contro i danni in favore dell’agente contro la preponente

4.4. In caso di violazione da parte del Preponente del diritto di  esclusiva  di cui al punto che precede, si intenderanno comunque dovute all’agente le provvigioni relative agli affari conclusi con riferimento alla zona e al ramo d’affari oggetto del presente incarico, salvo il maggior danno derivante dalla violazione del presente obbligo.
Le parti potrebbero introdurre nel  contratto  una penale in caso di inosservanza delle clausole di  esclusiva  di cui sopra, nei termini che seguono: “

sub clausola esclusiva contratto agenzia contro i danni in favore dell’agente

4.5. In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui ai punti 4.1. e 4.2. che precedono, la parte inadempiente dovrà versare, a titolo di penale, una somma pari a € …. per ogni giorno di inadempimento”.


Esempio di contratto di agenzia con clausola senza esclusiva.

In questo secondo caso risulta palesata la non esclusività del vincolo nel contratto di agenzia. Infatti, sempre nella clausola nr. 1 viene espressamente indicato l’assenza di esclusività.

Questa modalità di rapporto è di solito utilizzato quando si vogliono verificare le potenzialità di un nuovo territorio e l’agente è pluri-mandatario, il quale affianca ad un portafogli di mandanti un ennesimo rapporto non in concorrenza con le precedenti.

1. Oggetto del contratto

1.1 Il Preponente incarica l’Agente di promuovere, senza vincolo di esclusiva, la vendita dei Prodotti individuati nell’Allegato A nel contesto territoriale circoscritto nell’Allegato B del presente contratto.


Effetti della violazione della clausola di esclusiva nel contratto di agenzia

Violare la clausola dell’esclusiva nel contratto di locazione vuol significare che uno dei due attori  (la preponente o l’agente) ha cambiato e scelto un nuovo partner.

Una delle ultime sentenze in materia ha da ultimo statuito che “In tema di contratto di agenzia, è legittimo il recesso per giusta causa dell’agente nel caso in cui venga violato il patto di esclusiva contenuto all’interno nel contratto“. Tribunale Trani sez. lav., 05/12/2019, n.2347

Pertanto, violare della clausola porta sicuramente al recesso con la possibilità, naturalmente, di poter chiedere il ristoro dei danni per l’illegittimità dall’azione.

Le parti potrebbero, tuttavia prevedere, come nel nostro contratto una clausola che contempli anche una somma a ristoro dei danni su base giornaliera. Di solito lo si fa sulla scorta di precedenti fatturati sulla zona. Questo permetterebbe avere un parametro.

L’agente non perde i suoi sacrifici in caso di violazione della Clausola di esclusività contratto agenzia.

Nella pressi, capita spesso che sono le preponenti a violare detta clausola. Vi è più per causa di superficialità nella negoziazione del contratto di agenzia che non venga messa una condizione come quella prevista dalla clausola di sopra indicata al numero 4.4.

L’agente quindi di fatto si ritrova un concorrente nel proprio territorio e con i propri prodotti. Il “brutto della situazione” che sono gli stessi del suo catalogo. Forse con una scontistica addirittura migliore rispetto alla sua.

Effetti elusivi della preponente.

Ebbene,  la Cassazione con una recentissima sentenza ha così stabilito:

Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all’agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell’affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società preponente finalizzati alla conclusione dell’affare” Cassazione 9291 del 20/05/2020.

Quindi, qualora vi sia stata violazione della clausola si potranno recuperare le provvigioni sugli affari comunque conclusi dalla preponente con i vecchi clienti. Non resta, però, che attivarsi legalmente.


Avv. Leonardo Andriulo – Esperto in materia di contrattualistica aziendale – Clausola esclusiva contratto agenzia

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