Il contratto di agenzia in Spagna. Note per gli agenti

Per quanti si accingono a sottoscrivere un contratto di agenzia in terra Iberica o, per quanti decidano di regolare il proprio contratto con la legge Spagnola, forniamo questi spunti e suggerimenti giurisprudenziali al fine di non avere sorprese dell’ultima ora. Sebbene il presente articolo si prefigge lo scopo di analizzare nel complesso la normativa di riferimento, non ha la presunzione di essere totalmente esaustivo sull’argomento. Invitiamo pertanto il lettore ad approfondire l’argomento in caso di specifiche esigenze, dichiarandoci sin d’ora disponibili ad un colloquio per soddisfare curiosità e necessità.

Focus sul diritto Spagnolo. La Ley Organica numero 12/1992

leo     Con la legge organica numero 12 del 27 Maggio 1992 la Spagna ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la direttiva Europea numero 86/653/CE. La gestazione di detto impianto normativo non ha avuto un iter facile, tanto è vero che l’adozione del provvedimento finale è arrivato con notevole ritardo rispetto alla scadenza prefissata al 31 dicembre 1989. Negli anni, naturalmente, la norma è stata oggetto di rivisitazioni e armonizzazioni anche con altre leggi. Di rilievo il coordinamento avutosi  nel 2003 con la normativa fallimentare. Ciò premesso, vediamo in rassegna le disposizioni generali – Disposiciones generales della citata legge per spiegarne la portata e gli effetti giuridici.

Articulo 1 – El contrato de agencia.

Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajenn, o a promoverlos y concluirlos por cucnta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y vcntura de tales operaciones”.
Come è facilmete intuibile l’art. 1 definisce l’Agente, persona fisica o giuridica, il quale impegnandosi nei confronti di un altro soggetto in modo permanente e dietro remunerazione, promuovere operazioni commerciali per conto altrui, ovvero si impegna a promuoverle e concoluderle in nome e per conto altrui a titolo di intermendiario indipendente, senza assumere, salvo patto contrario, il rischio e l’alea di tali operazioni”. Per i tempi d’oggi, in considerazione della armonizzazione a livello europeo dell’attività di agenzia nulla di nuovo, ma per i tempi che furono fu una vera rivoluzione. All’epoca non vi erano in provvedimenti normativi che regolamentassero in modo così dettagliato l’attività di agente. La giurisprudenza spagnola aveva sempre considerato il contratto di agenzia una sottospecie del contratto di provvigione. Veninvano applicate, in analogia le norme degli art. 249 e seguenti del Codice del Commercio. Importante quindi il cambiamento che investiva anche i contratti già in essere.
Continuando nella lettura delle disposizioni in generale all’articolo due riscontriamo una interessante disposizione:

Articulo 2 – indipendencia del agente.

“1. No se considerarán agentes los representantes y viajantes de comercio dependientes ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por una relación laboral, sea común o especial con el empresario por cuya cuenta actúan.

“2.Se presumirá que existe dependencia cuando quien se dedique a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, no pueda organizar su activirlad profesional ni el tiempo dedicado a la misma conforme a sus propios criterios”.

Detto articolo, specie nel comma secondo, prevede l’esclusione del contratto di agenzia qualora manchi in requisito della indipendenza. L’agente, fermo restando le direttive impartite dal proponente relativamente agli affari da proporre, mantiene una affinchè non diventi “dipendente” – inteso come lavoratore subordinato del proponente una propria indipendenza organizzativa/decisionale secondo quelli che sono i propri criteri nella conduzione dell’attività autonoma d’impresa. Il Governo Spagnolo affrontò detta problematica con il Decreto Real 1438/1985 volto a disciplinare ed armonizzare lo statuto dei lavoratori, in conflitto lo status dei rappresentanti di Commercio aventi un rapporto di lavoro subordinato con il preponente. Nel preambolo della norma si legge la motivazione della necessità per l’adozione di detta legge con specifica definizione del concetto di carattere speciale del lavoratore subordinato:

El articul 2.1, 1), del Estatuto de los Trabajadores considera relación laboral de caráctér especial la de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta, de uno o más empresarios, sin asumir el ríesgo y ventura de: aquéllas. estableciéndose en la disposición adicional primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, como el Gobierno, en el plazo máximo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor de la referenciada Ley, habia de regular el régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto de los Trabajadores.


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