IL RISARCIMENTO DANNI AL TERZO TRASPORTATO NEI SINISTRI MORTALI

Prendendo spunto da una recente sentenza della Suprema Corte, la nr. 4147/19 della III sezione, per fare luce su cosa sia cambiato in tema di risarcimento danni al terzo trasportato nei sinistri mortali.

Il caso, molto delicato, porta inizialmente a degli scenari non tanto scontati visto che in appello era stato negato il risarcimento danni. Prima di questa sentenza si dava per certo il diritto al risarcimento al terzo trasportato. A prescindere, cioè, di “cosa avesse fatto” chi conduceva il veicolo al momento del sinistro.

Ma in caso di una totale assenza di responsabilità del conducente sul veicolo “vettore” Chi paga il risarcimento danni al terzo trasportato nei sinistri mortali?

Premetto che queste vertenze giudiziarie sono delicatissime da un punto di vista psicologico, come ben si può comprendere. Richiedono molto ascolto ed attenzione nei passaggi. Il più delle volte azione civile e penale si intersecano. NON SI DEVE LASCIARE NULLA AL CASO.

Con tutte le cautele e senza voler scivolare in questioni moralistiche, cercherò di spiegare (seppur sinteticamente) come stanno le cose.


SU COSA VERTEVA LA QUESTIONE?

Un conducente di un veicolo ed un terzo trasportato perdevano la vita a seguito delle ferite riportate a causa di un sinistro stradale.

IL QUESITO:

Ha diritto al risarcimento del danno il terzo trasportato da parte della compagnia di assicurazione del veicolo dove viaggiava in assenza di responsabilità del conducente di suddetto veicolo”?


COSA DICONO LE NORME?

Art. 141 codice delle assicurazioni

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.


COSA PREVEDE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI QUINDI, PER IL TERZO TRASPORTATO?

Continuando ad analizzare quanto previsto dall’art. 141 codice delle assicurazioni, il terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, può agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo.

SENZA L’ONERE DI “DIMOSTRARE L’EFFETTIVA DISTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI NELL’INCIDENTE”.

Eccezion fatta, dunque, per il caso fortuito, il codice agevola il terzo trasportato. Egli potrà, stando alla lettera dell’articolo richiamato, fare causa alla compagnia di assicurazione del veicolo che lo trasportava.


COSA HA STABILITO QUINDI LA CASSAZIONE?

La Suprema Corte ha cassato (rinviato) la decisione dei giudici di merito (d’appello); questi ultimi avevano confermato la condanna dell’assicurazione del vettore al risarcimento dei danni in favore dei trasportati nonostante la totale assenza di responsabilità nella determinazione del sinistro del conducente.


E’ QUESTA LA NOVITA’

I Supremi Giudici, invece, RITENGONO necessario, che per poter essere pagato dall’assicurazone del veicolo in cui viaggiava il terzo, è necessario accertare una seppur minima responsabilità del conducente.

Cambiando quindi orientamento “sullintoccabile diritto del trasportato di vedersi riconosciuto il risarcimento” ex art. 141 codice delle assicurazioni “a prescindere” dalla prova della responsabilità del sinistro. E’ stata la corretta interpretazione del contenuto del limite previsto all’ammissibilità di questa azione, dalla stessa norma individuato nel caso fortuito.

Per giurisprudenza il concetto giuridico di fortuito, contiene non solo il fatto naturale ma anche quello umano. Esso è rappresentato dalla condotta imprevedibile ed inevitabile del terzo che abbia inciso sulla verificazione del sinistro.

Ne consegue che, in assenza di un’espressa restrizione del concetto di fortuito alle sole ipotesi naturali da parte del Legislatore, non è legittimo escludere dal suo novero i fatti umani. In tal modo, si graverebbe l’assicuratore del vettore di una inammissibile responsabilità di tipo sostanzialmente oggettivo.

Inclusi i fatti umani fra i limiti che la stessa norma impone alla sua applicabilità. Ecco che anche la condotta imprevedibile ed inevitabile del terzo. E quindi del conducente antagonista, può costituire un’ipotesi fortuita per il vettore e rendere inapplicabile l’azione diretta ex art. 141 cod. ass..

Spiega la Cassazione che la regolazione della responsabilità dell’assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l’altro processuale:

1.- l’effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell’assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell’assicurato, cioè il vettore;

2.- l’effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all’ordinario paradigma dell’onere probatorio del caso fortuito; l’attore/trasportato non ha alcun onere della prova a riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa – cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l’onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito.

Ne consegue – e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato – che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell’art. 2043 c.c.. E neppure a quello dell’art. 2054 c.c., comma 2. Non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro. Deve soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno.

Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall’obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro.

Quindi, secondo la Suprema Corte l’inciso «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti” non va inteso “come se fosse il nucleo dirimente dell’art 141, ma deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che,

se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato»

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