Imposta comunli immobili (ici) non dovuta in assenza di contraddittorio

L’imposta comunale sugli immobili, meglio nota con l’acronimo ICI. Oggi non c’è più ma, è stato un tributo comunale che ha fatto parlare, e non poco, di se. Aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana.

Iter normativo.
Con la legge n. 126 del  24 luglio 2008, l’imposta non si applica all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Questa imposta ha sostituito l’INVIM (imposta sull’incremento di valore degli immobili). Nel 2012 sostituita dall’Imposta Municipale Unica (IMU).

Il presupposto dell’imposta comunale sugli immobili (ici).
Era un’imposta gravante sul patrimonio immobiliare. Non era progressiva come le imposte sul reddito, ma gravava sul valore del fabbricato con unapercentuale fissa decisa dal Comune con un’apposita delibera del consiglio comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.

La soluzione.
Fatta questa seppur breve premessa si vuole evidenziare una interessante sentenza relativa alla invalidità dell’atto di avviso di accertamento dell’imposta. Si spera di far cosa gradita a quanti sono alle prese con il balzello.

Cosa si deve contestare in caso di ici? In assenza di contraddittorio preventivo nullo l’avviso di accertamento.
BUONE NOTIZIE PER I CONTRIBUENTI.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha di fatto stoppato l’attività di riscossione. E’ stato ha ravvisato un comportamento illegittimo da parte dell’Ente.

Così si è espressa la Commissione Regionale della Lombardia: “Il ricorso introduttivo e l’appello sono fondati tenuto conto dei seguenti motivi. Preliminarmente si osserva che l’instaurazione del contraddittorio costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica e principio generale valido in ogni campo dell’attività amministrativa.

L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che ha pari rango e dignità dei trattati dell’Unione, stabilisce infatti il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, e ciò prescindendo da distinzioni fra tributi armonizzati e non.
Tra l’altro la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente) tra amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endo-procedimentale.

Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione dello stesso, è posto a salvaguardia del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Costituzione) nonché del buon andamento dell’amministrazione ( articolo 97 Costituzione ).
Il che consente anche al contribuente di chiarire il proprio punto di vista già in ambito amministrativo senza essere costretto a farlo per la prima volta in sede contenziosa. Il diritto al contraddittorio trova la sua origine non solo nelle fonti internazionali (trattati e sentenze) ma anche in quelle interne (Costituzione e leggi ordinarie) ed è di pregnanza tale che è stato ritenuto, sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella italiana “principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”. Giova ricordare, per quanto attiene alla sanzione conseguente alla omessa attivazione del contraddittorio, l’affermazione contenuta nella sentenza n.132/2015 della Corte Costituzionale secondo la quale l’attivazione del contraddittorio costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso.

In conclusione l’accertamento ICI è nullo in quanto non preceduto da contraddittorio-  CTR Lombardia sentenza n. 4400 del 18-10-2018

A seguito della notifica dell’avviso di accertamento, si suggerisce di contattare un esperto in materia tributaria al fine di verificare se la propria situazione è similare o identica a quella RISOLTA POSITIVAMENTE PER IL CONTRIBUENTE in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

 

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