La truffa informatica e riciclaggio

Commento alla sentenza della Cassazione penale sez. II, 14/02/2024, n.8793 che ha valutato il seguente quesito: risponde a titolo di concorso nel reato di frode informatica chi mette a disposizione il suo conto corrente agli autori del reato?

Analisi Giuridica per il reato di concorso in riciclaggio

La Corte di Appello di Torino ha emanato una sentenza il 20 giugno 2023 che ha confermato la colpevolezza di Ja.Ej. per il reato di riciclaggio, riformando così la decisione precedente del Tribunale di Torino del 18 febbraio 2021. La Corte ha inflitto a Ja.Ej. una pena di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, unitamente a una multa di Euro 2222,00, applicando gli sconti di pena previsti dagli articoli 648 bis comma 3 e 62 bis del codice penale.

Le considerazioni della Corte d’Appello per la condanna in concorso di truffa.

Il giudice di appello, ha espressamente risposto alle doglianze difensive esponendo alle pagine 7-9 della sentenza impugnata. Le due ipotesi di reato, ovvero truffa informatica e riciclaggio hanno diverse modalità della condotta. Infatti è stata riscontrata la ricezione sul proprio c/c di una rilevante somma di denaro proveniente da precedente truffa informatica. Elemento questo indicativo della responsabilità del ricorrente proprio per il contestato reato di riciclaggio.

A tale conclusione il collegio di secondo grado perveniva senza che le circostanze addotte dalla difesa. A poco serviva la conoscenza del precedente blocco del c/c ove era stata operata altra azione simile. O ancora i versamenti di somme modeste da parte del ricorrente e la richiesta di sblocco alle Poste Italiane, siano state pretermesse bensì ritenute soccombenti a fronte della ricostruzione della operazione effettuata sul c/c dell’imputato. A fronte delle “piccole” operazioni seguiva un versamento di ben 29.000 Euro operato in precedenza dopo il perfezionamento di analoga truffa ad altra compagine sociale straniera.

Il giudice di appello, quindi, attribuiva valenza probatoria significativa all’avvenuta utilizzazione del conto corrente dell’imputato. Usato per il versamento sullo stesso di somme rilevanti, entrambe provenienti da precedenti episodi di truffa informatica. Non venivano prese in considerazione le altre e differenti circostanze potessero dimostrare l’assenza di dolo.

Il giudizio di Cassazione contro il reato di riciclaggio a seguito di truffa informatica.

L’avvocato difensore ha presentato un ricorso contro questa sentenza di appello, avanzando diversi motivi legali, tra cui l’asserita inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Ha eccepito la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla responsabilità di Ja.Ej. e l’omessa riqualificazione del fatto in frode informatica.

Le motivazioni della Cassazione.

Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte. Il motivo poiché ha ritenuto che il compito del giudice di legittimità non sia sostituire la sua valutazione a quella dei giudici di merito, ma piuttosto verificare se essi abbiano correttamente esaminato le prove e applicato le regole della logica. La Corte ha concluso che i giudici di appello hanno effettuato una valutazione completa e congruente delle prove, respingendo le contestazioni sollevate dalla difesa.

Il secondo motivo, di natura più complessa, verte sulla qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di Appello ha respinto l’interpretazione di Ja.Ej. come concorrente nel reato presupposto di frode informatica, in favore della qualificazione di Ja.Ej. per il reato di riciclaggio ex articolo 648 bis del codice penale.

La sentenza fa riferimento a precedenti pronunce della Corte di Cassazione, affermando che la disponibilità del proprio conto corrente per il versamento di somme provenienti da reati contro il patrimonio costituisce riciclaggio, anche in assenza di concorso nel reato presupposto. La Corte ha sostenuto che il titolare del conto può essere ritenuto responsabile a titolo di riciclaggio anche senza una precisa cognizione degli atti specifici del reato presupposto, purché abbia accettato il rischio della provenienza illecita delle somme.

La sentenza ha respinto la richiesta di applicare il regime sul concorso di persone nel reato presupposto, sottolineando che l’esclusione prevista dall’art. 648 bis del codice penale rappresenta una deroga al concorso di reati.

In conclusione, la Corte ha respinto il ricorso di Ja.Ej. e ha confermato la sua condanna per riciclaggio, basando la decisione su prove esaminate e principi giuridici applicati, affermando la legittimità della sentenza di appello.

Il principio giuridico che risponde al quesito di truffa informatica e riciclaggio.

L’imputato, quale soggetto che ha messo a disposizione il proprio conto corrente agli autori di una truffa informatica, rispondere di concorso exart. 110 c.p. nel delitto presupposto di cui all’art. 640-ter c.p. e non anche di riciclaggio.

Fonte: Diritto & Giustizia 2024, 29 febbraio

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