IL DIRITTO DELL’AGENTE A RICEVERE L’INDENNITà DI INCASSO: cos’è? Come si calcola?

 

L’indennità di incasso deriva dalla richiesta (spesso imposizione) da parte del preponente di delegare all’agente di commercio l’attività incasso delle fatture emesse. Viene anche definita indennità di maneggio denaro.

Il rapporto tra preponente e agente si sa, non è sempre dei più idilliaci. Specie quando non si è prestata attenta valutazione alla negoziazione/redazione (da un punto di vista formale) del contratto. Cosa che riscontriamo spesso e volentieri, tanto da parte delle mandanti, quanto da parte degli agenti.

Riteniamo che iniziare con il piede giusto sia di fondamentale importanza per ambo le parti. E’ necessario prestare la massima attenzione nello stilare un contratto che contempli le diverse ipotesi di esecuzione dello stesso. Infine evidenziamo come il contenzioso giudiziario su dette indennità porta a discutere di valori di rilievo perché la base di calcolo è dato dai volumi realizzati dall’agente. L’indennità di incasso, come vedremo incide sensibilmente sulle somme da versare all’agente alla conclusione del rapporto.


Le radici normative

L’argomento è alquanto dibattuto ed è, come accettano tra quelli che spesso finiscono sotto la lente dei Tribunali italiani. Il fatto è che nella realtà che nel silenzio del contratto, la preponente (mandante) di fatto (e non con poca insistenza) incarichi l’agente di procedere all’incasso delle fatture sospese, sollecitando oltremodo i clienti, preoccupandosi di negoziare transazioni e far sottoscrivere tante volte titoli di credito come cambiali.

A ben leggere le norme del codice civile non è prevista – nella normalità – la possibilità di incassare i crediti della preponente (mandante). L’articolo 1744 c.c. – rubricato riscossioni – dispone che

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”.

Tuttavia, come si legge nell’articolo citato, questa facoltà può essere attribuita. La disciplina codicistica, a dire il vero è alquanto carente. Viene di fatto  completata dagli Aaccordi economici collettivi (Aec) dell’Industria (all’articolo 5) e del Commercio (all’articolo 4).

L’Aec Industria (articolo 6)

Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata o un compenso aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata o il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le scadenze di pagamento”.

L’Aec Commercio (articolo 5):

Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.


Le caratteristiche che deve avere la facoltà di incasso.

Precisiamo che l’indennità di incasso si matura solo a determinate condizioni. In generale non “scatta” solo con l’incasso delle fatture sospese (incasso che di fatto porterebbe giovamento anche all’agente che si assicura così la provvigione) ma, si matura quando l’agente viene delegato all’incasso (in generale) di tutte le fatture.

Inoltre detta attività di incasso da parte dell’agente non deve essere sporadica ma, continuativa. E’ importante precisare che è sottoposta alla responsabilità di chi maneggia denaro. Ciò vuol dire che in caso di errore contabile l’agente sarà costretto a rimetterci di tasca propria qualora abbia incassato (e per errore di calcolo) arrecato un danno alla preponente.


Quale forma deve avere la facoltà di incassare le somme della preponente.

Come detto sarebbe auspicabile che già in sede di contratto, oppure successivamente con variazione dello stesso venissero stabilite le regole per la facoltà in discussione.

Per dare una idea, fermo restando l’autorizzazione della preponente è importante che venga specificato come poter incassare le fatture. Con assegni (bancari o circolari), per contanti oppure con pos. Inoltre prevedere la possibilità o meno di concedere sconti e/o abbuoni.

Qualora l’incarico fosse stato dato verbalmente, tuttavia, anche con non poche difficoltà, si riuscirebbe a farsi riconoscere il dovuto. Chiaramente non si potrebbe fare riferimento a quanto previsto dalle regole degli Aec e si richiamerebbe solo 1744 c.c.: ad esempio, non sarebbe richiesta la prova scritta e sarebbe ammessa anche una prova per presunzioni dell’attribuzione dell’incarico ulteriore (così Cass. 13 marzo 2015, n. 21079).


Quando scatta l’indennità di incasso.

Quando è previsto fin dall’inizio il conferimento dell’agente anche dell’incarico alla riscossione, si presume che il compenso stabilito a titolo di provvigione deve prevedere una specifica remunerazione per detta attività.

Se, invece, l’incarico viene conferito dopo verrà a stabilirsi una percentuale ulteriore rispetto a quella precedentemente stabilita.

Così si è espressa, infatti, la giurisprudenza maggioritaria: “Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente. L’attività va separatamente quantificata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto. Oppure, costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente attribuita”.


Cosa inserire nel contratto.

Si suggerisce di inserire specificatamente in fase di negoziazione del contratto quanto segue:

a) specificare che l’attività di riscossione è tra quelle espressamente attribuite all’agente;

b) indicare che le provvigioni riconosciute comprendono anche una parte a soddisfazione dell’attività di incasso.

Inoltre può essere prevista (sempre per iscritto) la possibilità di compensare le somme tra mandante e agente in funzione degli incassi effettuati.


Quale compenso per l’indennità di incasso.

Stabilito, dunque che il compenso è sempre dovuto per detta attività qualora posta in essere, ulteriore aspetto della vicenda riguarda la sua entità. Le norme del codice civile, come gli accordi collettivi economici nulla dicono in tal senso. Tutto, quindi, è delegato alla volontà delle parti. 

Naturalmente qualora ci si ritrovi nelle ipotesi innanzi descritte, ovvero, conferimento della facoltà al momento della sottoscrizione, oppure conferimento incarico successivamente alla conclusione del contratto (ricordiamo sempre per iscritto), nessun problema si porrà in ordine al quantum. Le parti troveranno una intesa.

Il problema sorge qualora l’agente di fatto abbia provveduto agli incassi e nessun compenso è stato stabilito per iscritto. L’art. 2225 del codice civile così recita: “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.

Un recente orientamento della Cassazione ha stabilito che: “ l’ammontare del compenso per l’attività di incasso debba essere proporzionale all’ammontare della provvigione entro limiti tra il 10% e il 15% della provvigione stessa”.

Ecco quindi l’invito a negoziare sempre per avere possibilità di poter decidere del proprio futuro, sia che siate un preponente, sia che siate un agente.

Prescrizione indennità di incasso agenti di commercio;

La prescrizione per dette somme è pari a 5 anni dalla conclusione del contratto.


Avv. Leonardo Andriulo – Esperto in contrattualistica aziendale

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