Art 140 codice procedura civile: notifica cartella irreperibile. NON è sufficiente la raccomandata MA occorre l’effettiva ricezione

Si pubblica un provvedimento favorevole al contribuente in relazione alla notificazione degli atti giudiziari. In buona sostanza se l’atto giudiziario viene notificato per raccomandata, devono espletarsi tutta una serie di attività che diano certezza della avvenuta impossibilità a consegnare nelle mani del destinatario l’atto.

Quando il postino bussa e non trova nessuno o non si ritira spontaneamente l’atto giudiziario, si applica l’art 140 c.p.c.. Il postino provvederà, sostanzialmente, a depositare copia presso la casa comunale e la notifica sarà perfezionata.

Tuttavia deve fare molta attenzione a tutta una serie di attività che se non adempiute portano alla nullità/inesistenza della notifica.

Cosa ha stabilito la Suprema Corte?
In caso di notifica ai sensi dell’art 140 c.p.c. ( irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia ) , qualora l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notifica del servizio postale, devono applicarsi le disposizioni del codice di procedura civile in base alle quali in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 / 2012 , va applicato l’art 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma DPR n. 602/1973 e dell’art. 60 c° 1 lett. e) DPR n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Cassazione Civile ordinanza n. 327 del 9/01/2019.

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