Nuova convivenza e separazione

La nuova convivenzaDopo e separazione: quali gli effetti?

In materia legale, la una nuova convivenza di fatto (more uxorio), può comportare delle conseguenze sui rapporti derivanti da un precedente divorzio o, ancor peggio, da una separazione coniugale. In quest’ultimo caso infatti, bisogna sempre tenere a mente che, anche se si è stati dichiarati legalmente “separati” e si sono affievoliti i doveri matrimoniali imposti dalla legge, o anche esclusi del tutto, come avviene per esempio per il dovere di convivenza, di fatto le parti sono ancora coniugi di fronte alla legge.
Naturalmente per convivenza more uxorio, si fa riferimento non ad una semplice coabitazione, ma ad una convivenza tra due persone, stabile continua e sentimentale.

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Quali sono le conseguenze sulla separazione di una nuova convivenza del proprio ex coniuge?

Innanzitutto, in riferimento al punto di vista successorio e patrimoniale, in caso di decesso del coniuge separato, l’eredità spetterà all’altro coniuge per la quota legittima, anche se il deceduto conviveva con soggetto diverso. In questo caso, al fine di tutelare il proprio convivente, si potrà effettuare una donazione o dare disposizioni testamentarie specifiche a sua tutela, fermo restando però la parte di quota legittima che sarà sempre spettante al coniuge separato oltre che quella spettante ai figli.

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L’azione di riduzione per violazione della quota di legittima.

Invero, laddove la donazione di cui sopra, o anche la disposizione testamentaria, leda la quota dei legittimi eredi, questi ultimi possono agire in giudizio, ottenendo la riduzione della donazione o della disposizione testamentaria.
Inoltre, la coppia di conviventi, non può sottoscrivere alcun contratto di convivenza, laddove anche solo uno dei due sia ancora vincolato al precedente matrimonio, in quanto separato ma non divorziato. Allo stesso modo infatti il coniuge separato non potà contrarre nuove nozze.


La nuova convivenza e l’assegno divorzile

Se la nuova convivenza viene iniziata dall’ex coniuge separato o divorziato, beneficiario dell’ assegno divorzile, secondo la Corte di Cassazione, vi è il venir meno del diritto al mantenimento e viene quindi anche meno, ogni diritto derivante dal tenore di vita della precedente convivenza matrimoniale.

Appare anche opportuno specificare che tale diritto, nel caso prospettato, non viene sospeso, ma escluso definitivamente. Quindi, se successivamente si interrompe la convivenza che ha determinato il decadimento dall’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, il diritto resta escluso.


Cosa dice la giurisprudenza sull’assegno di mantenimento?

Seppur non vi siano specifiche norme che disciplinano il caso in cui il coniuge titolare dell’ assegno di mantenimento conviva con altra persona, essendo la circostanza sempre più frequente, si è formata molta giurisprudenza.

Ipotesi di riduzione assegno di mantenimento

Così, ad esempio, quando il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento costituisce un nuovo nucleo familiare dopo la separazione, nella maggiore parte dei casi non comporta alcun mutamento dell’assegno, salvo la nascita di nuovi figli, che portano l’onerato sostenere ulteriori costi.


Ipotesi di esclusione dell’assegno di mantenimento

Ed ancora, laddove la convivenza more uxorio sia intrattenuta, dopo la separazione, dall’avente diritto all’assegno, al contrario, potrebbe comportare una riduzione dell’assegno di mantenimento, visto che la nuova convivenza potrebbe incidere positivamente sulla sua situazione economica del beneficiario. Sul punto, se in un primo momento la giurisprudenza era orientata a verificare se vi fosse stato in concreto un miglioramento economico del beneficiario dell’assegno valido ad annullare o ridurre lo stato di bisogno, recentemente gli ermellini hanno ritenuto la possibilità di esclusione dell’assegno divorzile indipendentemente dal fatto che il nuovo compagno sia in grado o meno di determinare un miglioramento patrimoniale.


Importo dell’assegno di mantenimento in caso di nuova convivenza con figli del precedente matrimonio.

Ancora, riguardo l’influenza della nuova relazione sentimentale, dopo la separazione, sull’assegno di mantenimento stabilito nella separazione a favore della prole, nella maggiore parte dei casi, non influisce sulla quantificazione dell’assegno, salvo che non vi siano ulteriori figli che comportano nuovi costi per l’onerato.


E’ automatica la revoca dell’assegno di mantenimento in caso di separazione e nuova convivenza del coniuge?

In ogni caso per la legge, non esiste alcuna disposizione di legge che prevede l’esclusione dell’assegno di mantenimento in modo automatico, quale conseguenza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio. L’unica previsione di una causa di esclusione, si riferisce all’assegno divorzile ed è rappresentata dal passaggio a nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario (art. 5, comma 10, l. n. 898/1970).

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Il non uso del cognome del proprio ex.

Altro possibile effetto di una nuova convivenza tra coniugi separati, a prescindere dalla pronuncia di addebito, è la possibilità di ciascuna delle parti di chiedere al giudice che si vieti all’altro coniuge l’uso del cognome della controparte, quando tale uso sia per sensibilmente pregiudizievole per il richiedente (si veda l’art. 156bis c.c.).

Presunzione di concepimento in caso di separazione.

Ancora, altro effetto, riguarda la presunzione di concepimento della prole in costanza di matrimonio. Secondo l’art. 232, comma 2, del codice civile, la presunzione non avrà luogo qualora un eventuale figlio, nasca decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dall’omologazione della separazione consensuale oppure dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando quest’ultimo li abbia autorizzati a vivere separatamente con provvedimento provvisorio.


Avvocato Leonardo Andriulo  – avvocato divorzista.

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