Debiti di natura tributaria: pace fiscale o rottamazione?

Il Parlamento italiano, alla fine dell’anno 2022 ha approvato la c.d. pace fiscale, prevedendo anche la possibilità di rottamare i ruoli che non superano un certo importo (c.d. procedura della Rottamazione quater). Ma al solito il legislatore non ha brillato di chiarezza e facile comprensione.

La nuova definizione agevolata dei ruoli

In questo articolo che non ha la presunzione di essere totalmente esaustivo, cercheremo di fare chiarezza su quanto, in questi giorni sta interessando milioni di italiani e non. A fine anno, come appena detto è stata varata la nuova pace fiscale o, per dirla tecnicamente, la nuova definizione agevolata dei debiti che si hanno con lo Stato Italiano. A qualcuno piace chiamarla rottamazione quater, m a ben  vedere non è una rottamazione come le altre. Spieghiamo il perché.

Cosa può essere definito con la tregua fiscale?

La definizione agevolata o sanatoria, oppure, se vi piace di più la pace fiscale, prevede tutta una serie di interventi che danno la possibilità di risolvere praticamente tutti i passaggi nel rapporto tra fisco e contribuente.

Quindi, sin da subito chiariamo che sono interessate dalla misura tutti i debiti che hanno natura tributaria. La utilità e convenienza per il contribuente la si ritrova NON SOLO nella possibilità di definire quello che è già stato “passato a ruolo” – per intenderci quello per cui è stato richiesto il pagamento per mezzo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ma, anche, quello che non è stato ancora richiesto per mezzo di una cartella esattoriale o di una intimazione di pagamento.

Questo l’elenco delle questioni risolvibili con la pace fiscale (rottamazione quater):

  • definizione agevolata avvisi bonari da controllo automatico ex art.36 bis DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
  • regolarizzazione irregolarità formali
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti;
  • adesione agevolata e definizione agevolata degli atti dell’accertamento(accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della Legge di bilancio, ecc.;
  • definizione agevolata delle controversie tributarie;
  • conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
  • rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
  • stralcio delle cartelle 2000-2015, fino a 1.000 euro;
  • rottamazione cartelle carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 30 giugno 2022.

Le circolari dell’agenzia delle Entrate sulla pace fiscale – i chiarimenti pratici.

l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli utili chiarimenti in ordine alle modalità di inoltro e “composizione” delle domande di definizione agevolata. Le circolari sono la nr. 1/E del 13/01/2023 e la numero 2/E del 27/01/2023. In esse l’Agenzia ha spiegato ai contribuenti come e cosa fare per godere delle agevolazioni previste per definire i carichi pendenti con il fisco Italiano.

Entro quando bisogna inviare la domanda per la pace fiscale?

Al fine di potersi avvalere della Pace fiscale ( o rottamazione quater) è possibile presentare apposita domanda di adesione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2023, anche per i debiti già inseriti in dichiarazioni rese per precedenti definizioni o per il “saldo e stralcio” e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa procedura (articolo 1, commi 231 – 252, legge 197/2022 – circolare 02/2023, paragrafo 9).

Eliminati i ruoli fino a 1.000 euro?

Rispetto alle precedenti edizioni, la rottamazione-quater allarga sensibilmente il suo raggio d’azione, dando la possibilità di definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (ovviamente, per i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati tra il 2000 e il 2015, resta fermo l’annullamento automatico previsto dai commi 222-230 della stessa legge di bilancio.

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