Pignoramento Agenzia delle Entrate Riscossione: nullo se non redatto così.

Analisi della Sentenza del Tribunale di Taranto del 19 maggio 2015, su Pignoramento Equitalia Sud S.p.A.

Il caso in questione riguarda un procedimento di pignoramento eseguito da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per recuperare un credito di Euro 11.540,76. La sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 19 maggio 2015 ha accolto l’opposizione presentata dalla parte avversa, dichiarando la nullità dell’atto di pignoramento per mancanza di indicazione chiara dei crediti oggetto della procedura.

Svolgimento del Processo

L’articolo inizia fornendo un riassunto del procedimento, indicando che Equitalia Sud S.p.a. aveva avviato il pignoramento per il recupero di un credito da parte dell’Azienda Sanitaria Locale. La sentenza del Tribunale di Taranto ha annullato l’atto di pignoramento a causa dell’omessa indicazione dei crediti per cui si procedeva.

Analisi Giuridica

Il Tribunale ha basato la sua decisione su due considerazioni: una in punto di diritto e l’altra in punto di fatto.

In punto di diritto, si è sostenuto che l’atto di pignoramento deve rispettare le disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis e dell’art. 543 cod. proc. civ., richiedendo l’indicazione chiara del credito per cui si procede.
In punto di fatto, si è evidenziato che l’atto di pignoramento conteneva un’indicazione insufficiente del credito.

Decisione della Corte

Il ricorso straordinario presentato da Equitalia Sud S.p.a. è stato analizzato in due motivi. Il primo motivo riguardava la presunta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis e di altri articoli di legge. La Corte ha respinto questo motivo, sostenendo che l’atto di pignoramento non gode della fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso.

Principio di Diritto Stabilito

La Corte ha stabilito un principio di diritto fondamentale: “L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico.” Ciò significa che l’atto di pignoramento è considerato un atto processuale di parte e non gode della presunzione di veridicità.

Cosa ha statuito la Corte per tutelare il debitore.

Il pignoramento diretto di cui all’art. 72 Bis del D.P.R. nr. 602/73 è riconducibile, sia pur con le sue specificità, al pignoramento presso terzi, con l’effetto che deve trovare applicazione, con riguardo a tale atto, la previsione di cui all’art. 543 c.p.c., che impone l’indicazione nell’atto di pignoramento del credito per il quale si procede.

Una tale prescrizione normativa impone la specificazione, nell’atto di pignoramento, non solo del credito per il quale si procede, ma anche del titolo sul quale un tale credito risulta fondato. La contestazione di parte circa la omessa specifica indicazione, nell’atto di pignoramento, degli estremi delle cartelle di pagamento sulle quali risulta fondato il titolo non può essere superata sulla base di una presunta fede privilegiata delle affermazioni contenute nell’atto di pignoramento, dal momento che non può riconoscersi all’atto di pignoramento predisposto dall’agente della riscossione natura di atto pubblico, avendo lo stesso mera natura di atto processuale.

Fonte: Ilprocessocivile.it 17 GENNAIO 2018 (nota di: Lauropoli Giuseppe)

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