Prescrizione tari – Rifiuti locali

All’interno di questo articolo troverete informazioni e testimonianze dirette importanti riguardo alla prescrizione tari (che ha sostituito oggi, prescrizione Tares, Tarsu e Tia).

Prendendo spunto da un caso che ha interessato un nostro assistito a cui è stata notificata una cartella esattoriale (multi-ente), abbiamo pensato di scrivere questo post per meglio chiarire l’ultimo orientamento giurisprudenziale relativo al termine di prescrizione tari dei tributi locali.

In buona sostanza con la cartella esattoriale venivano richieste, al cliente, somme a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sulla scorta della consulenza ed attività difensiva svolta, riteniamo che potrebbe essere interessante portare a conoscenza del lettore il provvedimento della Cassazione Civile – ordinanza nr. 27317 del 24 Ottobre 2019.

Con questo provvedimento è stato (ri)confermato un principio, che crediamo, potrebbe permettere di impugnare eventuali ulteriori cartelle esattoriali innanzi alle Commissione Tributarie di riferimento.

Avvertenze
Rimaniamo a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento, precisando sin d’ora che il fai da te in queste circostanze non è sempre utile. Suggeriamo di farsi assistere sempre da professionisti esperti della materia.

Cos’era la Tarsu?

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, era una tassa italiana, prevista dal d.lgs 15 novembre 1993 n. 507. L’applicazione era demandata ai comuni, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura. La tassa era dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche.

Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Questa tassa è stata sostituita assieme a TIA e TARES dalla TARI con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Finanziaria 2014).

Come già anticipato nelle righe precedenti di questo breve post, la Cassazione si è occupata di  “Prescrizione dei Tributi locali”. Il ricorrente, nel caso portato all’attenzione del Supremo Giudice, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., poiché la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) ha affermato applicarsi tale disposizione codicìstica civile ad atti, quali le cartelle di pagamento, che non sono assimilabili al giudicato.

IL PRINCIPIO VIGENTE prescrizione tari – in breve.

La cartella di pagamento infatti non può essere assimilata nè per la natura nè per gli effetti ad un giudicato (in questo senso, Cass., Sez. Unite, 23397/16) e quindi deve affermarsi l’erroneità della pronuncia impugnata su tale punto.

Peraltro, trattandosi nel caso di specie – come precisatosi nella censura dallo stesso ricorrente limitatamente alle cartelle riguardanti la TARSU, l’ICI e l’ICIAP – di tributi locali, deve conseguentemente rilevarsi che tali obbligazioni tributarie, nonostante il fatto interruttìvo dato dalla notìficazione delle cartelle medesime, è successivamente maturata la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, ben prima che venissero notificati gli avvisi di intimazione oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. 26013/14 e n. 24679/2011).

Considerando, quindi, il modus operandi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che richiede le somme a titolo di tarsu anche dopo i termini di prescrizione, riteniamo, che in casi simili a quelli risolti dalla Cassazione molto alte siano le prospettive di accoglimento delle opposizioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti la prescrizione tari – Contattaci!

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