Radiazione per mancato bollo auto? Soluzione – ANP Studio Legale | Law Firm

Abstract : art. 96 c.d.s. – cosa fare in caso di comunicazione di radiazione del proprio veicolo per mancato versamento del bollo per tre anni.

In queste ore la mia regione (la Puglia) ha adottato, al fine di combattere l’evasione dal pagamento della tassa automobilistica, la procedura di radiazione dei veicoli dal P.R.A. ex art. 96 cds. A quanto pare anche la regione Lazio e la Lombardia hanno avviato l’iter.

Nella realtà arrivano ai contribuenti, a mezzo raccomandata, “preavvisi” di procedura di cancellazione veicoli dal pubblico registro automobilistico per mancato versamento bollo automobilistico (tassa di possesso) consecutivamente per 3 anni.

In questo post cercherò sinteticamente di fare il punto della situazione e proporre la soluzione ma anticipo che si sarà da lottare (legalmente parlando). L’impatto finanziario non è di poco conto e anche questa volta il Legislatore ha fatto le cose a metà.

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Quando si parla di mobilità bisogna fare molta attenzione. Il provvedimento adottato in queste ore è di particolare delicatezza. Le conseguenze, facili a prevedersi, avranno pesanti ripercussioni sul piano della vita privata e professionale di molti italiani. Sembrerebbero a rischio al momento 1% dei veicoli iscritti al P.R.A..   

Le implicazioni poi con altri istituti sanzionatori (vedi articoli su cartelle esattoriali e fermi amministrativinon fanno altro che rendere sempre più difficile la vita al contribuente.

Vi è da sottolineare che non è possibile fare di tutta l’erba un fascio. Le motivazioni per cui non si è pagato il bollo sono tante ed ognuna merita particolare attenzione. Bisognerà così modulare il ricorso al Ministero delle Finanze (e “forse” alle Commissioni Tributarie) rappresentando le proprie circostanze e situazioni di fatto. I condizionali sono d’obbligo in quanto la materia non è stata affrontata in maniera organica e i risvolti giurisprudenziali sono scarni. Ma partiamo dalla base ricostruendo il quadro normativo.


Cosa prevede la norma – art. 96 Codice della strada?

Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno 3 (tre) anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

 2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. 

La procedura, sebbene sia stata prevista sin dal lontano 1992, ad oggi non è mai stata adoperata. Il motivo di ciò è da ricercare, anche, in un mancato completamento dell’impianto normativo. 


Cosa fare per spuntarla?

L’art. 96 codice della strada precisa che l’operazione di radiazione debba avvenire secondo le “modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”. Ecco il primo punto debole!

In realtà il menzionato decreto attuativo ministeriale non è mai stato adottato! L‘atto normativo avrebbe dovuto determinare l’iter delle Forze dell’ordine per ritirare targa e libretto in caso di mancato pagamento della tassa per oltre tre volte di seguito. Ma a seguito di rideterminazioni di competenze con le Regioni, il Ministero non lo ha mai adottato.

E’ bene NON perdere neanche un giorno dei 30 (trenta) garantiti per impugnare l’atto. La contestazione dovrà riguardare tanto problematiche procedurali (come quelle appena richiamate) quanto situazioni di fatto. Qui alcuni esempi:

  • pagamento della tassa per una o più annualità comprese nel triennio contestato;
  • veicolo in regime di sospensione dal pagamento della tassa per una o più annualità nel triennio contestato;
  • altro (se il veicolo è stato venduto, è stato oggetto di furto, provvedimento di fermo della P.A.).

Detti motivi porteranno alla sospensione della procedura d’ufficio. 


Analisi dell’atto. Scricchiola e sembra non essere completo.

Da una prima lettura dell’atto notificato ad un mio cliente sembrerebbero esserci MOLTI punti di debolezza.  Ad esempio si indica quale motivo di sospensione l’avvenuto pagamento delle somme ante notifica. Ebbene ci si domanda cosa accade in caso di precedente pagamento a mezzo rateizzazione della cartella esattoriale? Stando alla norma la radiazione è svincolata dal pagamento.

Ma nella realtà qualora temporalmente il pagamento, seppure ratealmente e parzialmente è avvenuto prima DELLA NOTIFICA del preavviso, ci dovrebbero essere spazi per l’annullamento/sospensione della radiazione.

La competenza del provvedimento dovrebbe essere ripartita in una prima fase, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sedi locali. Mentre in una fase successiva presso le Commissioni Tributarie. Sommessamente ravviso alcuni profili di competenza del G.O. quale giudice dell’esecuzione. Sopratutto per la sospensiva. Vedremo come si svilupperà la questione.


Notizie dall’Aci. Buone notizie per i Pugliesi.

Si apprende dal sito dell’Aci che:

N.B. La regione Puglia con la recente “Legge di approvazione del bilancio di previsione 2017” ha stabilito che “è differito al 31 ottobre 2017 il termine per il versamento richiesto con gli avvisi notificati ai sensi dell’articolo 96 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dovuto per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014″; pertanto, il termine per il pagamento delle annualità dovute, già previsto in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione denominata “Avviso di Radiazione”, è prorogato al 31 ottobre 2017.” 

Questo però se da un lato permetterebbe di rimandare il pagamento, non risolve le problematiche sottese che rimangono nella loro complessità. La vicenda è ancora in una fase embrionale, ci sarà da combattere legalmente, ma come detto prima il rischio è quello di rimanere a piedi.


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