Successione per rappresentazione

Successione per rappresentazione – art. 467 c.c.

La rappresentazione ereditaria è disciplinata dall’art. 467 del codice civile italiano. L’articolo in esame così recita

(I) La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

(II) Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.


Nozione della successione per rappresentazione.

Il libro II (Delle successioni), Titolo I (Disposizioni generali sulle successioni) all’art. 467 del codice civile fornisce la nozione dell’istituto della “c.d. rappresentazione nella successione” ereditaria. Sintetizzando quanto all’articolo richiamato possiamo dire che

la rappresentazione nella successione ereditaria (ex art. 467 c.c.) è il diritto dei discendenti (senza alcuna distinzione, noti anche come rappresentanti), a subentrare ad un lascito nel luogo (al posto di) e nel grado (grado di parentela identico) del loro ascendente, in tutti i casi questi (l’ascendente) non voglia o non possa succedere.

Ipotesi. Morte di un genitore. Rinuncia di una madre. Subentro del figlio – Vedi esempi successivi


Alcuni esempi della rappresentazione nell’eredità di un parente.

Una ipotesi di rappresentazione può riferirsi ad un padre che è premorto a suo padre (nonno dei suoi figli).  Cosicché i suoi figli, per rappresentazione, subentrano nell’eredità del nonno.

Altra ipotesi può essere quella sempre del padre, che rinuncia all’eredità di suo padre (del nonno) magari perché oberato di debiti. Anche in questo caso subentrano i suoi figli (i nipoti) per rappresentazione nell’eredità del nonno.

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Chi può avvalersi della successione per rappresentazione?

Il successivo articolo 468 c.c. individua i soggetti che possono avvalersi della rappresentazione ereditaria. Il codice riconosce detta facoltà nei confronti dei “discendenti anche adottivi” in linea retta con il de cuius (colui che è morto). Detto diritto viene riconosciuto anche a favore dei collaterali, ovvero, fratelli e delle sorelle del defunto.
Il diritto alla rappresentazione è riconosciuto anche ai discendenti che abbiano rinunciato alla eredità del loro ascendente o che ne siano indegni o incapaci nei suoi incapaci.

Non possono avvalersi di detto
istituto i nipoti (ex frate), o i cugini.

Il diritto è riconosciuto ai concepiti all’apertura della successione, non essendo possibile nell’istituto in esame avvalersi della regola che attribuisce la capacità di succedere per testamento anche ai nascituri non concepiti.


Massima della Cassazione in esame – 22840 del 28 Ottobre 2009 – successione per rappresentazione

La Suprema Corte, in tema di rappresentazione nella successione ereditaria fissa le linee guida per definire esattamente chi non può utilizzare questo diritto.

L’ambito di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall’art. 468 c.c., nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio.

clicca qui per scaricare la sentenza Fonte: Giust. civ. Mass. 2009, 10, 1509


I fratelli e le sorelle naturali, nati fuori dal matrimonio.

Buone notizie per i figli nati fuori dal matrimonio.  Una recente estensione del rapporto di parentela a “tutti i membri della famiglia” del genitore naturale (ex art. 74 c.c.) fa si che tra i rappresentanti possano essere contemplati anche i fratelli e sorelle del defunto nati fuori dal matrimonio.

Nota:  Precedentemente, prima della riforma del diritto di famiglia la chiamata “dei fratelli naturali” era possibile solo esclusivamente in assenza di fratelli “legittimi” ma anche altri parenti entro il sesto grado.

Non è possibile per un estraneo subentrare nell’eredità del de cuius per rappresentazione. Così ad esempio un nipote non potrà succedere per rappresentazione allo Zio.


Cos’è la divisione per stirpi.

Quando si applica la rappresentazione la divisione si fa per stirpi (ex art. 469, comma 2 c.c.)  ossia i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite, indipendentemente dal loro numero e per quote uguali anche se il capostipite ha prodotto più rami.

Il perché del giudizio in sintesi.

La Cassazione si è espressa così perché la norma non lascia spazio ad altra interpretazione.  Sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado: ond’é che quando (…) gl’istituiti con testamento siano nipoti ex fratre, e alcuni di essi non possano accettare l’eredità perché premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione, perché manca l’istituzione del fratello o della sorella che, nella linea collaterale, è la persona che la legge considera debba essere rappresentata”.

Quindi, concludendo se qualcuno illegittimamente si è impossessato di asset ereditari e non poteva farlo, illegittimamente utilizzando l’istituto della rappresentazione, è possibile procedere giudizialmente per la tutela del proprio diritto

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