Rimborso degli interessi anatocistici – Tribunale di Parma – Sentenza nr. 362/19

La giurisprudenza di merito e di legittimità, come ben noto, è nutrita da tutta una serie di decisioni che condannano l’atteggiamento delle banche nei casi di anatocismo.

L’atteggiamento degli istituti di credito, fino a qualche tempo fa infatti, era disarmante. Totalmente teso a guadagnare dai rapporti con i correntisti più di quanto sia giusto. Proprio attraverso l’applicazione di anatocismo (interessi su interessi) e commissioni di massimo scoperto (o CMS). Eppure esistono ancora episodi che fanno emergere il perseverare del fenomeno. Casi non isolati ma, tuttavia,  prontamente stroncati e contrastati dalla legge.
Invitiamo il lettore a farse sempre assistere da professionisti della materia. Il contenzioso bancario è materia sempre in evoluzione. La parte giuridica, così come la parte econometrica, richiedono una profonda esperienza. Questo al fine di poter contrastare le prassi illegittime dell’istituto di credito di turno.

Quanto segue è cosa è accaduto di preciso nel caso risolto dal giudice di primo grado.

Ecco come sono andati i fatti di causa. Ribadiamo che il giudizio ha portato ad una decisione favorevole al cliente. Con atto di citazione una società conveniva in giudizio la sua BANCA. Causa avviata per sentirsi accogliere la nullità e l’inefficacia nelle condizioni generali di contratto. In particolare nella parte in cui era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi legali applicati nell’intero rapporto di conto corrente. Allo scopo, la stessa chiedeva la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. Il tutto per un importo pari ad euro 163.172,92 oltre spese e compensi di legge.

“In punto di diritto suddetta domanda trovava causa nella violazione da parte della banca del divieto di corrispondere interessi anatocistici e nella nullità delle commissioni di massimo scoperto”.
In cosa consiste la capitalizzazione trimestrale?
Ricordiamo che gli interessi anatocistici sono quegli interessi calcolati su altri interessi. Le banche a chiusura del periodo (trimestre) addebitano gli interessi passivi in conto. A loro volta, detti interessi, diventano capitale su cui verranno calcolati i nuovi interessi passivi al successivo trimestre. Tutto ciò è vietato!.

La difesa della banca – eccezioni inesistenti.
La banca convenuta contestava il tutto formulando diverse eccezioni sia in termini di decadenza e prescrizione che di diritto. E’ solito in questi processi, infatti, l’atteggiamento negazionistico degli istituti di credito. Capita alle volte che ci sia una attività di ostacolo nel non fornire tutta la documentazione al fine di ricostruire i movimenti di conto corrente. E’ bene precisare che si ha diritto a ricevere, dietro pagamento di spese amministrative, la copia di tutti gli estratti conto e lo scalare di ogni singolo periodo. Tale documentazione, normalmente, viene fornita dietro semplice istanza. Alcune volte, capita, di dover ingiungere all’istituto di credito mediante provvedimento giudiziario l’obbligo di fornire la documentazione.

Le solide basi su cui regge la decisione
Il giudicante in via preliminare considerava che andasse rigettata l’eccezione proposta da parte convenuta deducendo che in ogni caso l’istituto di credito è sempre responsabile della commissione di massimo scoperto secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale citato dalla difesa di parte attrice.
Nel merito venivano richiamate e avallate le argomentazioni difensive di parte attrice circa l’esaustività della documentazione riportata in atti dalla quale si evidenziava con assoluta chiarezza la mancata indicazione nel rapporto in essere con la banca sia di interessi legali che della CMS. In effetti, quest’ultima non riusciva a dimostrare nel corso del giudizio di aver pattuito dette condizioni economiche rendendone edotto il proprio cliente.

Cosa ha deciso il giudice.
In accoglimento della domanda proposta la banca veniva dunque condannata al pagamento della somma di ben 201.844,33 euro, importo questo che emergeva dalle risultanze e della CTU in atti autorizzata; oltre a spese di giudizio che il giudice liquidava nella complessiva somma di 16.786,00 euro.
Le recenti statistiche del contenzioso civile in ambito bancario e finanziario dimostrano quanto sia utile una metodologia scientifica per la valutazione dell’an e del quantum degli illeciti bancari. In questo senso, le potenzialità di validi professionisti una condizione sine qua non al fine di analizzare i contratti sottoscritti e valutare la condotta della banca.

fonti dell’articolo: Scudo Illeciti bancari S.P.A.  e Giuffrè Editore – banche dati

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