Sanzioni eccessive per omesso versamento imu in caso di più annualità? Leggi qui

In materia di omesso versamento dell’IMU per annualità diverse, trova applicazione il regime della continuazione attenuata ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del d.lgs 472/1997.

In situazioni in cui il comune non rispetta tale disposizione, è compito del giudice, nel corso della procedura legale, determinare la sanzione unica.

Con l’ordinanza datata 18 gennaio 2024, n. 1933, i Giudici di legittimità confermano l’applicazione del principio della continuazione anche per l’IMU e le imposte locali in generale. Tale principio prevede l’imposizione di una sola sanzione (equivalente alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo) nei casi di mancato o insufficiente versamento dell’IMU risultante da identici accertamenti per più annualità consecutive.

Cosa ha disposto la Cassazione in caso di omesso versamento ripetuto di imu e imposte locali?

La pronuncia, che ribadisce quanto già stabilito dalla sentenza Cassazione 11432/2022 e dall’ordinanza Cassazione n.22477/2022, merita particolare attenzione poiché spesso le Corti di merito non applicano l’istituto della continuazione in presenza di violazioni ripetute legate al pagamento delle imposte locali.

L’ordinanza è chiara nel sostenere che il Comune deve infliggere una sanzione unica anche nel caso di accertamenti su più annualità effettuati in tempi diversi. Ciò implica la necessità di una ricostruzione progressiva che comprenda anche le violazioni già precedentemente contestate.

Cosa deve controllare il contribuente in caso di omesso versamento imu o altri tributi locali?

Nel caso in cui il Comune imponga sanzioni separate per ciascuna annualità, il Giudice di merito, durante l’impugnazione, dovrà ricalcolare le sanzioni seguendo il principio precedentemente menzionato, sia nel caso di un unico ricorso contro più atti, sia in un unico processo relativo a più ricorsi riuniti.

È importante sottolineare che il principio della continuazione deve essere applicato anche in situazioni di giudizi non riuniti e pendenti davanti a Giudici diversi. In tal caso, il Giudice incaricato dell’ultimo atto sanzionatorio relativo alle stesse violazioni precedentemente oggetto di altre contestazioni dovrà procedere, dopo aver esaminato tutte le sentenze emesse nei singoli processi non riuniti, a una ricostruzione unitaria e alla rideterminazione della sanzione unica applicabile, scomputando quanto già sanzionato in base al cumulo materiale applicato dal Comune.

Quindi, in caso di non rispetto del presente principio, il contribuente deve verificare l’ammontare delle sanzioni applicate dal Comune. Nel caso di errore si potrà sicuramente impugnare l’atto e chiedere una importante riduzione.

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