La simulazione della donazione

La simulazione della donazione

Abbiamo già analizzato nell’articolo sulla donazione quelle che sono le caratteristiche fondamentali di questo contratto.

In questo post, invece, ci occuperemo del concetto della simulazione della donazioneMa cosa si intende per simulazione nella donazione? 

E’ intuibile che con la parola “simulazione” in realtà si cerchi di nascondere un interesse diverso da quello che apparentemente, o meglio formalmente, appare.

Volendo dare una definizione quanto più realistica e semplice della simulazione di una donazione, possiamo dire che si verifica quando due o più soggetti, d’accordo tra di loro, pongono in essere deliberatamente attività differenti dal reale loro volere. Viene ad essere formata una donazione che non ha quei fondamentali visti nell’articolo sulla donazione, ovvero, lo spirito di liberalità e la volontà di voler arricchire il patrimonio altrui.

Le reali motivazioni possono essere le più disparate. Si pensi a chi vuole sottrarre un bene immobiliare ad attività esecutive perchè oberato dai debiti, oppure per motivi fiscali; oppure ancora stipulare una finta vendita per dissimulare una donazione onde evitare, così, l’azione di riduzione.

Nell’ordinamento giuridico italiano vengono definite, all’art. 1414 c.c. sostanzialmente due tipologie di simulazione. E cioè, la simulazione assoluta e la simulazione parziale.

a) la donazione affetta da simulazione assoluta.

Si ha simulazione assoluta quanto le parti concludono un negozio giuridico e, con un accordo segreto, dichiarano tra di loro che quel determinato negozio non produrrà alcun effetto tra di loro. Così ad esempio dono l’immobile di proprietà, perchè ho tanti debiti ma, nella realtà, l’immobile sarà sempre mio e non del soggetto a cui l’ho donato. Il Donatario firma questo accordo accettandolo.

Stando al primo comma dell’art. 1414 c.c. – il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Quindi la nullità assoluta si realizza, quindi, quando un contratto di donazione viene rogato (stipulato innanzi ad un notaio) che appare ai terzi formalmente valido ma, che per accordo tra le parti NON PRODURRA’ EFFETTI PERCHE’ NON VOLUTO.

B) la donazione affetta da simulazione relativa.

Si ha simulazione relativa quando l’atto è parzialmente voluto e parzialmente no. Quella parte non voluta, o simulata, rimane valido qualora, come si legge nel secondo comma dell’art. 1414 c.c. ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Ma che significa?

Per “sostanza” di un contratto ci si riferisce ai requisiti indicati dall’art.1346 c.c.. Ovvero che l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Quanto invece alla forma del contratto, ci si riferisce a quella prevista dalla legge per quel tipo specifico di atto. Le leggi, infatti, prevedono che gli atti possano farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata (la sottoscrizione la si appone innanzi ad un Pubblico Ufficiale ). Oppure, anche mediante scrittura privata.

Bene, quando un contratto è affetto da simulazione relativa,  gli effetti di quella parte simulata si produrranno tra le parti solamente quando il contratto è stato redatto nella forma prevista dalla legge per il contratto dissimulato. Diversamente non sarà possibile chiedere l’esecuzione del contratto dissimulato.


Quello che qui interessa è che una donazione che sia affetta tanto da simulazione assoluta, quanto da simulazione relativa può e deve essere oggetto di giudizio di accertamento al fine di salvaguardare i diritti che con essa sono compromessi.

In un altro post parleremo meglio anche di un’altra fattispecie la “finta vendita e donazione”. Argomento che si assomiglia ma che poggia su presupposti molto simili, se non identici. Clicca qui se sei interessato.

Come difendersi dalla simulazione di una donazione – azione

L’attività difensiva da porre in essere non è sempre la stessa. Nel senso che bisogna valutare l’ambito di richiesta di tutela dei propri diritti. Infatti, se ad attivare il giudizio sarà un creditore che si è visto sottrarre per effetto di una donazione fittizia un bene, dovrà procedersi alla richiesta di una revocatoria.

Mentre invece, se l’attività difensiva riguarda una donazione all’interno di una eredità l’attività difensiva che dovrà attivarsi sarà quella della richiesta di riduzione o di simulazione. Sarà da valutare caso per caso.

Quale è il termine per impugnare la simulazione di una donazione – prescrizione del termine.

Per quanto riguarda la simulazione relativa questa è, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza nr. 125 del 07 Gennaio 2019 IMPRESCRITTIBILE!

Così il principio statuito dai Supremi Giudici: “l’azione di simulazione relativa è imprescrittibile quando è diretta a dimostrare la nullità sia del negozio simulato che di quello dissimulato”. 

Invece, stando sempre al precedente citato (per quel che concerne la simulazione assoluta), è soggetta a prescrizione decennale quando è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato.

Come provare la simulazione?

La Suprema Corte di Cassazione con una sentenza del luglio del 2017 ha tracciato il solco di quelle che sono le linee guida da seguire per chi volesse provare la simulazione di una donazione simulata. Il principio statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 18204 del 24 Luglio 2017 è il seguente:

“La prova della simulazione di una donazione non deve rivestire la forma dell’atto pubblico, ma può essere fornita anche con una “controdichiarazione” (e cioè il negozio che attesta l’intervenuta simulazione) contenuta in una semplice scrittura privata, sottoscritta dalle parti della donazione o dalla parte contro la quale è prodotta la controdichiarazione.”

Ci sarà da valutare, quindi, caso per caso quali possono essere “le prove” fattive per poter dimostrare la reale volontà delle parti. Questo richiederà necessariamente uno studio approfondito del caso che verrà sottoposto alla nostra valutazione.

Leonardo Andriulo – avvocato civilista


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