Sinistro stradale causato da animale selvatico? Le responsabilità.

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. III, 12/12/2023, n.34675 in merito ad un sinistro stradale causato da un animale selvatico; la Cassazione individua e definisce la presunzione di responsabilità a carico del conducente e se concorre con quella a carico del proprietario dell’animale.

Art. 2052 cc: La responsabilità oggettiva per danni causati dalla fauna selvatica:

Il caso della L.I. S.r.l.s. contro la Regione Marche, inizialmente avviato davanti al Giudice di pace di Macerata e successivamente portato in appello al Tribunale della stessa città, solleva una questione importante nel campo della giurisprudenza: la responsabilità civile per danni causati dalla fauna selvatica. Questo dibattito ruota attorno all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 2052 del Codice Civile italiano.

Come ha argomentato il giudice la sua decisione relativamente ad un sinistro stradale causato da un animale selvatico.

Il giudice di primo grado accolse la domanda della L.I. S.r.l.s., ritenendo la Regione Marche responsabile per un sinistro stradale causato da un animale selvatico. Il giudice liquidò un risarcimento di oltre 1900 Euro più le spese di lite. Tuttavia, il Tribunale di Macerata, in grado di appello, ha rigettato la domanda, condannando la società al pagamento delle spese processuali.

Il principio che risponde al quesito in caso di sinistro stradale causato da un animale selvativo.

Il Tribunale ha affermato che la presunzione di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 1, non era stata superata dalla parte attrice, ma ha omesso di motivare in merito alla mancanza di colpa della vittima.

Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale.

Fonte:Diritto & Giustizia 2023, 13 dicembre (nota di: Ilenia Maria Alagna)

Il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda della società fosse infondata sia sotto l’ottica dell’art. 2043 c.c. che dell’art. 2052 c.c. Tuttavia, non ha fornito una spiegazione esaustiva riguardo alla presunzione di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 1, contribuendo così a una mancanza di motivazione nella sentenza.

Approfondimento sull’interpretazione dell’articolo 2052 del Codice Civile:

L’articolo 2052 del Codice Civile italiano stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario o custode dell’animale per i danni cagionati da quest’ultimo, senza alcuna necessità di provare la colpa. Nel caso in questione, la discussione verte sulla sua applicabilità ai danni causati dalla fauna selvatica.

La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito in diverse occasioni che la Regione è responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. per i danni causati dalla fauna selvatica, contrastando così l’interpretazione restrittiva precedentemente prevalente.

Un punto di contestazione è se la presunzione di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 1, debba essere applicata nei casi di danni causati da fauna selvatica. Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Macerata non ha chiarito adeguatamente questo aspetto.

Inoltre, l’omessa motivazione riguardo alla presunzione di colpa nella sentenza d’appello ha sollevato ulteriori interrogativi sulla correttezza del processo decisionale.

Conclusione:

Il caso della Light Impianti S.r.l.s. contro la Regione Marche solleva importanti questioni riguardanti la responsabilità civile per danni causati dalla fauna selvatica. La giurisprudenza italiana, in particolare l’interpretazione dell’articolo 2052 del Codice Civile, continua a essere oggetto di discussione e interpretazione da parte dei tribunali. La mancanza di una motivazione chiara e completa nelle sentenze può portare a incertezze nel diritto e nell’applicazione delle leggi, sottolineando l’importanza di una giurisprudenza robusta e ben fondata.

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