Volo in ritardo? Tutto quello che hai bisogno di sapere

Il volo è in ritardo … e ora? Il motivo principale che spinge qualcuno a preferire il viaggio in aereo, piuttosto che in treno, in autobus o in macchina, è soprattutto il fattore tempo. Il tempo che è un elemento imprescindibile del trasporto, in particolare di quello aereo, il quale permette di percorrere lunghe distanze in un tempo certamente inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario in caso si adottasse una soluzione differente.

Ma, sempre più spesso accade che il passeggero, una volta giunto in aeroporto, apprenda che il proprio volo partirà in ritardo. A quel punto è normale che il passeggero venga preso dallo sconforto, dall’ansia o addirittura dalla rabbia. Tutti stati d’animo dovuti sia all’impossibilità di poter programmare il proprio viaggio, che alla sempre più frequente mancanza di informazioni che la compagnia aerea sarebbe tenuta a fornire.


RISARCIMENTO DEL DANNO per il volo in ritardo?

Si è possibile. Anzi è molto probabile che va oltre al mero rimborso del biglietto aereo. In questo post illustreremo sinteticamente ed in maniera chiara, anche per i non esperti, la disciplina ed i diritti che la legge garantisce al passeggero. Una cosa deve essere chiaro a tutti, in caso di ritardo (salvo qualche eccezione) dovuto all’inadempimento del vettore aereo è dovuto il rimborso del biglietto. Vediamo quali sono le condizioni.


QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO?

La responsabilità della compagnia aerea in caso di ritardo del volo è disciplinata principalmente dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261/04, oltre che dal vigente Codice Civile e della Navigazione.

La Convenzione di Montreal prevede all’art. 19

“il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”,
mentre il Regolamento CE n. 261/04 istituisce le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.


Diritti del passeggero e volo in ritardo (prolungato).

In caso di ritardo prolungato del volo, il Regolamento CE n. 261/04 prevede in favore del passeggero, il diritto ad ottenere dalla compagnia aerea:

ASSISTENZA;
COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Prima di tutto, è opportuno enucleare quelli che sono i diritti che spettano al passeggero nel momento in cui si verifica il disagio che lo coinvolge. Il passeggero ha diritto ad ottenere un’assistenza che varia a seconda dell’entità del ritardo che la compagnia aerea possa ragionevolmente prevedere.

Se si prevede che il volo possa essere ritardato tra due a quattro (o più) ore, a seconda della distanza della tratta aerea, il passeggero ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea:

a) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

b) ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Qualora invece l’orario di partenza possa essere rinviato di almeno un giorno rispetto a quello precedentemente previsto, il passeggero ha diritto ad ottenere che la compagnia aerea provveda alla sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, nonché al trasporto dall’aeroporto al luogo di destinazione, e viceversa.

Dopo le prime ore

Ma, una volta superata la prima fase di disagio dovuta alla ritardata partenza, ciò che preme maggiormente al passeggero è sapere se abbia diritto o meno ad ottenere un congruo risarcimento del danno. A tal fine il Regolamento CE n. 261/04 dispone il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria.


MA COS’E’ LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA? E A QUANTO AMMONTA?

La compensazione pecuniaria possiamo definirla come un indennizzo riconosciuto al passeggero che, a causa del ritardo dovuto all’inadempimento del vettore aereo, sia occorso in una delle spiacevoli situazioni sopra citate. Non è proprio il rimborso del biglietto aereo ma, ci si avvicina.

A tal fine, il Regolamento CE n. 261/04 va letto unitamente all’interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota sentenza “Sturgeon” del 14 novembre 2009 (C 402/07 e C 432/07) ove ha equiparato alla cancellazione del volo il ritardo aereo pari o superiore alle tre ore.

Pertanto, il diritto alla compensazione pecuniaria sorge ogni qualvolta il proprio volo abbia subito un ritardo pari o superiore alle tre ore.


Le somme che possono essere richieste.

Quanto al suo ammontare, stante la dichiarata equivalenza sotto il profilo dell’inadempimento tra la cancellazione e ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, in base agli articoli 5 e 7 del citato Regolamento, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;

b) 400 Euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

c) 600 Euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”.

Tali importi, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento dovrebbero essere corrisposti dalla compagnia aerea al passeggero entro 7 giorni “in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi”.


Quando la compensazione pecuniaria NON E’ DOVUTA?

La normativa comunitaria esclude il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria quando il passeggero viaggi gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ovvero quando il ritardo sia dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Al riguardo, sono circostanze eccezionali, ad esempio:

A) condizioni metereologiche che rendono impossibile o altamente rischioso il del volo;
B) rischi per la sicurezza;
C) scioperi che si ripercuotono sull’attività del vettore aereo (non rientrano in questa categoria gli scioperi attuati unicamente dal personale della compagnia aerea responsabile del ritardo).

Data l’esperienza, si può ragionevolmente affermare che è ormai consolidata delle compagnie aeree una prassi in danno del consumatore. Spesso si nega la  dovuta compensazione pecuniaria adducendo, quale causa eccezionale comportante il ritardo del volo, presunti “problemi di natura tecnica”.


Perchè è importante non rinunciare ai propri diritti nel caso in cui il volo è in ritardo?

Dinanzi a tale giustificazione, sempre più spesso il passeggero si arrende e rinuncia al proprio diritto.  Ciò con l’errata convinzione che quanto sostenuto dalla compagnia aerea sia corrispondente al vero.

ERRATO: Sia la Corte di Giustizia Europea, che la giurisprudenza di merito consolidatasi nel nostro Paese, hanno escluso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che abbia comportato il ritardo del volo rientri tra le “circostanze eccezionali” che legittimano la compagnia aerea a negare ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui l’art. 7 del Regolamento n. 261/04.


oltre alla compensazione per ritardo del volo si può chiedere altro?

Ciò che viene naturale chiedersi è: “la compensazione pecuniaria esclude ulteriori risarcimenti?“. La risposta è NO, poiché il passeggero ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c..

A tale conclusione si arriva dall’analisi congiunta sia dal Regolamento Ce n. 261/04, il quale all’art. 12 “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”, sia dalla Convenzione di Montreal nella parte in cui all’art. 22 stabilisce che nel trasporto di persone, in caso di ritardo, la responsabilità del vettore è limitata a 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (attualmente pari ad Euro 5.300,17).

Infine, è opportuno evidenziare quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal, del successivo Regolamento CE n. 889/2002 e dell’art. 949 ter, comma 1 Cod. Nav.. a pena di decadenza, l’azione di risarcitoria deve essere intrapresa entro due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione. Oppure dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile, ovvero dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
Il termine prescrizione utilizzato nella citata Convenzione deve però essere inteso non come tale, bensì come DECADENZA.

Infatti, l’art. 949 ter, comma 1 Cod. Nav., stabilisce che

“i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’art. 941 cod. nav.” che, a sua volta, prevede che “il trasporto aereo di persone e di bagagli…è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica”.
E’ il Regolamento CE n. 889/2002 del 13/5/2002 che, nell’allegato all’art. 1, prevede il termine di decadenza di cui all’art. 949 ter, comma 1 Cod. Nav. stabilendo che

“Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data nella quale il volo sarebbe dovuto arrivare”.


Leonardo Andriulo – Avvocato esperto in diritto del consumatore

Post a cura dell’Avv. Davide Pastano – esperto in diritto del consumo – partner esterno AnpLegal.Eu

 

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