Nulla la multa notificata oltre 90 GG.

Abstract: in questo articolo si indica cosa è possibile fare quando viene notificata una multa fuori dai termini di legge – (oltre 90 gg)!

Il copione è sempre lo stesso. Un bel giorno suona il postino e recapita una lettera dal colore che non lascia molte speranze anche se è verde.

Si apre la busta e si scopre che in un tempo lontano, magari 4 o 5 mesi prima, ma spesso anche di più, si era passati con il rosso o si sono superati i limiti di velocità.

Da quel momento scatta seppur per un attimo un momento che è un mix di rabbia, incredulità e incertezza. Ma subito dopo la domanda più semplice e spontanea: e adesso cosa faccio? 

La soluzione che viene qui proposta permette da un lato di verificare se effettivamente ci sono i presupposti per contestare il verbale perché notificato fuori dai termini. In aggiunta, quando l’intervento di un avvocato non è economicamente 


Cosa dispone l’art. 82 c.p.c.?

Senza voler annoiare scrivendo in “legalese”, richiamo l’art. 82 c.p.c.. Quello più significativo per l’argomento trattato è il primo comma che così recita:

“Davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00”.

La norma è molto chiara e credo non necessiti di grandi commenti. Il Legislatore ha dato la possibilità a tutti di stare in giudizio senza l’ausilio di un avvocato. Da poco il limite è stato aumentato da euro 516,46 a euro 1.100,00. 

Attenzione però: se viene superata la nuova soglia, fosse anche solo per un centesimo, in assenza di difesa tecnica (varrebbe a dire senza  l’assistenza di un avvocato), l’atto non potrebbe esplicare i propri effetti.

La conseguenza è facilmente intuibile; la controparte si gioverebbe di un errore che porterebbe a perdere la causa.

E’ evidente che questa possibilità riguardi questioni di basso profilo tecnico. Questioni che non richiedono grandi conoscenze giuridiche per essere risolte, come le violazioni al codice della strada.

Tuttavia l’esperienza mi porta a dire che, sebbene trattasi apparentemente di questioni basilari, è importante impostare bene l’atto. Il rischio è quello di commettere, banali ma pur sempre incisivi, errori. Le cause NON POSSONO ESSERE PERSE per vizi procedurali ma solo nel merito.


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Attenzione
: Sebbene  suddetti modelli sono stati già valutati positivamente dalla magistratura dei Gdp, ogni Giudice fa le proprie sentenze anche in presenza di errori della P.A..I modelli, quindi, NON garantiscono il risultato che resta legato alla valutazione del Magistrato.


Secondo quale norma si può ricorrere al Giudice di Pace?

La norma a cui far riferimento è l’art. 7 D.Lgs 150/11. Questo disciplina tutto l’iter del ricorso innanzi al GDP. In particolare, al comma tre, si stabilisce il termine per poter impugnare i verbali.  Il percorso non è difficile. Bisogna tuttavia stare attenti a rispettare le regole del gioco. Si potrà così avere giustizia e far valere i propri diritti. 

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato (a pena di inammissibilità), entro 30 giorni.

Da quando?  Dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento.

Entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il ricorso soggiace alla sospensione del termine feriale e quindi non si devono contare i giorni che vanno dal primo al 31 agosto.

Il ricorso può essere presentato anche a mezzo del servizio postale. Può essere fatta istanza di sospensione dell’esecuzione.  Il  ricorso è  altresì inammissibile se e’ stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ovvero è stato fatto ricorso al Prefetto e non è stato ancora deciso con l’emissione di una ordinanza.

Il giudice ordina  all’autorità  che  ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria (dieci giorni prima dell’udienza fissata) copia del rapporto. Devono essere depositati tutti gli atti relativi all’accertamento, nonché la contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati,  a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.   


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Cosa succederà  dopo aver presentato il ricorso alla cancelleria del Giudice di Pace?

Richiamando l’art. 7 comma 9 del  Decreto  Legislativo  1°settembre 2011, n. 150 alla prima udienza, il giudice:      

a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il ricorso con sentenza; 

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano  senza addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla  documentazione allegata  dall’opponente,  ovvero  l’autorità  che  ha   emesso   il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

I commi successivi del medesimo articolo (art.7 del Decreto Legislativo n.150 del 1°settembre 2011) stabiliscono che:

  • comma 10: Con la sentenza che  accoglie  l’opposizione  il  giudice  può annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice accoglie l’opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della responsabilità  dell’opponente.  Non  si  applica  l’articolo   113, secondo comma, del codice di procedura civile;
  • comma 11: Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la sanzione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate;
  • comma 12: quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida;
  • comma 13: salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

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 Articoli di riferimento.


art. 82 c.p.c.

  1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore.
  2. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
  3. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti [al pretore,] al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

Articolo 7 del  decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150

  1. Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
  2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione.
  3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può  essere  depositato anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e’   altresì inammissibile se e’ stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
  5. La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e agenti dello Stato, nonchè da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle regioni, delle province e dei comuni.
  6. L’efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  può  essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
  7. Con il decreto di  cui  all’articolo  415,  secondo  comma,  del codice di procedura civile il giudice  ordina  all’autorità  che  ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio personalmente. L’amministrazione resistente può avvalersi  anche  di funzionari appositamente delegati.
  9. Alla prima udienza, il giudice:
    a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il ricorso con sentenza;
    b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano  senza addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla  documentazione allegata  dall’opponente,  ovvero  l’autorità  che  ha   emesso   il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
  10. Con la sentenza che  accoglie  l’opposizione  il  giudice  può annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice accoglie l’opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della responsabilità  dell’opponente.  Non  si  applica  l’articolo   113, secondo comma, del codice di procedura civile.
  11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice  determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata. Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
  12. Quando rigetta l’opposizione, il  giudice  non  puo’  escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti dalla patente di guida.
  13. Salvo  quanto  previsto  dall’articolo  10,  comma  6-bis,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

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