Una recente pronuncia giurisprudenziale Tribunale di Brindisi, 26 gennaio 2026, ha fatto chiarezza su uno degli aspetti più dibattuti in materia di crediti deteriorati e cessione dei crediti: l’obbligo di iscrizione all’albo dei gestori dei crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d’Italia, previsto dall’art. 114.5 del Testo Unico Bancario (TUB).
La questione è emersa nell’ambito di un’opposizione a precetto promossa da un soggetto opponente, il quale ha eccepito la presunta illegittimità della procedura esecutiva sostenendo la mancata iscrizione del cessionario del credito deteriorato nel predetto albo. Secondo l’opponente, tale omissione avrebbe comportato un difetto di legittimazione attiva a intraprendere l’azione esecutiva.
Il Giudice, chiamato a pronunciarsi, ha però ricostruito con precisione il quadro normativo, evidenziando la disciplina transitoria introdotta dal Decreto Legislativo n. 116 del 2024. Tale decreto, attuativo di direttive comunitarie in materia di crediti non performing e recupero crediti, ha modificato il Titolo VI del TUB, inserendo i nuovi obblighi per i gestori di crediti deteriorati.
La pronuncia ha sottolineato come le disposizioni attuative della Banca d’Italia, necessarie per l’operatività concreta del nuovo albo, siano state emanate solo il 13 febbraio 2025. Inoltre, l’obbligo effettivo di iscrizione nell’albo dei gestori è diventato vigente a partire dal 7 settembre 2025.
Sulla base di questa scansione temporale, il Giudice ha statuito in modo chiaro: l’ambito di applicazione dell’art. 114.5 TUB è rigorosamente prospettico. La norma, quindi, non ha carattere retroattivo e si applica esclusivamente alle cessioni di crediti in sofferenza stipulate successivamente al 7 settembre 2025.
Cosa ha valutato il giudice per l’iscrizione nel nuovo albo gestori dei crediti deteriorati?

Nello specifico caso esaminato, la cessione in blocco ex art. 58 TUB del portafoglio crediti deteriorati era stata perfezionata nell’aprile 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nel maggio 2018. Pertanto, alla data di quella cessione del credito, la disciplina dell’art. 114.5 TUB non era ancora esistente. Di conseguenza, il cessionario – la parte resistente nella vicenda – non era tenuto ad alcun obbligo di iscrizione nell’albo, e la sua legittimazione a procedere all’esecuzione forzata rimaneva pienamente valida.
La sentenza fornisce quindi un importante chiarimento giurisprudenziale per gli operatori del settore del recupero crediti, delle società di gestione creditizia e per gli studi legali specializzati in diritto bancario. Conferma che le nuove regole sul recupero dei crediti e sulla vigilanza sui gestori si applicano solo alle operazioni future, tutelando la certezza del diritto per le cessioni di NPL (Non-Performing Loans) perfezionate in epoca antecedente.
Questo orientamento è cruciale per la sicurezza giuridica delle transazioni su crediti deteriorati e per la gestione dei portafogli NPL nel mercato del credit management, scongiurando il rischio di contestazioni sistemiche basate su obblighi normativi sorti successivamente.
La Sentenza Avverte: Sei un Gestore di Crediti? Se Non Ti Autorizzi Entro i Termini, NON Potrai Più Pignorare
Proseguendo nell’analisi della sentenza, il Giudice fornisce un’interpretazione cruciale della disciplina transitoria del Decreto Legislativo 116/2024, elemento chiave per comprendere la transizione ordinata al nuovo regime per la gestione dei crediti deteriorati.
La norma, infatti, non si limita a fissare la data di decorrenza per l’obbligo di iscrizione all’albo dei gestori crediti in sofferenza. Il legislatore ha previsto un periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia (7 settembre 2025). In questo lasso di tempo, i soggetti che già operavano come gestori di crediti non performing potevano continuare la loro attività, a condizione di aver presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 114.6 TUB.
Tuttavia, la sentenza pone l’accento su un aspetto fondamentale: la presentazione della richiesta di autorizzazione è vincolata a un termine perentorio di tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore. L’articolo 3, comma 2, del decreto utilizza il modo verbale indicativo (“ottengono… oppure cessano”), che, nel linguaggio legislativo, esprime una doverosità stringente. Ciò significa che il gestore che, allo scadere del periodo transitorio, non abbia ottenuto l’autorizzazione, deve cessare immediatamente l’attività che la richiede.
Il Giudice analizza due possibili interpretazioni di questa cessazione dell’attività. La prima la configura come un obbligo attivo per il soggetto. La seconda, più rigorosa e allineata con il principio di effettività del diritto, la interpreta come una cessazione ex lege, ossia una sanzione automatica prevista dal legislatore speciale che opera indipendentemente dalla volontà del gestore non autorizzato.
La chiave di lettura che farà tremare il settore NPL.

Indipendentemente dall’opzione interpretativa, la sentenza chiarisce che le conseguenze non si limitano a mere sanzioni amministrative o penali. La reazione dell’ordinamento deve essere efficace a tutelare l’interesse pubblico unionale. Di conseguenza, il gestore non autorizzato che continui a operare oltre i termini, si troverà privo della legittimazione sostanziale a gestire quelle posizioni creditorie.
Tradotto in termini pratici per l’esecuzione forzata e il recupero crediti, ciò può comportare una vera e propria paralisi della legittimazione processuale. Un gestore che non rispetti la disciplina transitoria rischia quindi di non poter più agire in giudizio per il recupero dei crediti gestiti, né di poter proseguire i giudizi esecutivi già intrapresi.
Le argomentazioni del giudice.
Le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 116/2024 si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.
Lo stesso decreto, nelle disposizioni transitorie e finali, precisa che i soggetti che attualmente svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di 6 (sei) mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia.
Tuttavia, per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina, si prevede altresì che le istanze per ottenere l’autorizzazione di Banca d’Italia dovranno essere presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d’Italia.
In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell’istanza, le attività che comportano l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 TUB dovranno cessare.
Viene precisato, inoltre, che le nuove norme si applicheranno con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, cui sono concessi tempo sei mesi per l’emanazione delle norme di sua competenza.
Secondo il tenore letterale di quest’ultima disposizione, quindi, la nuova disciplina non dovrebbe applicarsi alle cessioni anteriormente stipulate.
Per quanto concerne i soggetti, già operanti, a livello di gestione, dei crediti in sofferenza, al momento dell’entrata in vigore del decreto, le disposizioni transitorie e finali del Decreto attuativo prevedono che essi possano svolgere la propria attività per i sei mesi successivi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative emesse da Banca d’Italia, purchè, entro tale data, essi provvedano a conseguire l’autorizzazione ex art. 114.6. Diversamente, essi dovranno cessare le attività che comportino l’obbligo della predetta autorizzazione.
Al fine di contingentare i tempi di iscrizione, il decreto prevede anche che le istanze preordinate al conseguimento dell’autorizzazione di Banca d’Italia siano presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d’Italia.
Invero, l’art. 3, comma 2, prevede, testualmente, che “Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo citato”.
L’uso dell’indicativo, come noto, nel contesto del linguaggio del legislatore, indica la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale, per cui il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale,
Un’altra interpretazione – senza dubbio, più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno – vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione ex lege. Si tratterebbe di una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.
Nondimeno, qualunque sia l’opzione legislativa prescelta, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato.
E ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali, ma anche perché proprio l’invocato principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell’ordinamento sia veramente idonea a preservare l’interesse unionale, alla cui tutela la norma e’ preordinata.
Ne consegue che – anche a non voler predicare la nullità, invero difettante di un’espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale, dei contratti e degli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dei crediti deteriorati – tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati.
E, quindi, prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi. Diversamente, l’essenza stessa dell’impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.
Questo passaggio della motivazione rafforza enormemente il principio espresso in apertura: la sentenza non si limita a escludere la retroattività della norma per le cessioni passate, ma delinea con precisione i vincoli stringenti per la gestione futura dei crediti deteriorati (NPL). Stabilisce che il nuovo sistema di vigilanza e autorizzazione è presidiato da meccanismi sostanziali che possono minare alla base la legittimazione attiva del gestore inadempiente, con pesanti ripercussioni sull’efficacia delle procedure di recupero.
In conclusione, la pronuncia fornisce una bussola essenziale per tutti gli operatori del mercato del credito deteriorato: da un lato, tutela la certezza dei negozi giuridici conclusi prima dell’entrata a regime del nuovo sistema; dall’altro, segnala con chiarezza che, per le attività nella transitorietà della normativa, la regolarità dell’iscrizione negli albi della Banca d’Italia non è un mero adempimento formale, ma un presupposto sostanziale e imprescindibile per la legittima attività di gestione e recupero dei crediti in sofferenza.
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