L’assegno divorzile è previsto dall’art. 5,comma 6, della legge sul divorzio (l. 898/1970, modificata dalla l. 74/1987). Norma che implica l’obbligo stabilito dal Tribunale a capo di un coniuge di versare all’altro cadenzatamente una somma di denaro. In particolare quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati per il proprio sostentamento o, comunque, non può ottenerli da sé per ragioni oggettive.


Presupposti per ottenere la revoca o la modifica.

Una volta che è stato determinato l’obbligo per un coniuge di versare l’assegno di divorzio all’altro è possibile, anche, ottenere la revoca o la modifica di tale obbligo. Le motivazioni possono essere diverse. Da evidenziare, però, quanto segue. Secondo la giurisprudenza i miglioramenti delle condizioni economiche del beneficiario dell’assegno non possono automaticamente determinare una modifica dell’ammontare dello stesso, ma, come dice la legge, devono accertarsi giustificati motivi, che devono essere valutati, caso per caso.


Elementi che verranno valutati in giudizio.

Salvo accordo tra le parti, il Giudice, dovrà non solo accertare l’effettività dei mutamenti, ma anche la sussistenza di una nuova situazione. Questo al fine di accertare che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, abbia acquistato la disponibilità di “mezzi adeguati” e quindi idonei a renderlo autonomamente capace, senza necessità di integrazioni ad opera dell’ ex coniuge obbligato.

Cosa dicono i giuridici sull’assegno divorzile.

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più pronunce, che la condizione di inidoneità al proprio sostentamento connessa a scelte personali del beneficiario dell’assegno, che volontariamente sceglie di non attivarsi, pur potendo, per migliorare le proprie condizioni economiche e patrimoniali (ad esempio non attivandosi nella ricerca di un impiego o non accettando un eredità) può valere come motivo alla revisione dell’assegno stesso. Così anche la diminuzione del reddito dell’ex coniuge, sempre dovuta a scelte personali di quest’ultimo, è una ragione idonea a qualificare come giustificato motivo di riduzione, revisione, o revoca dell’assegno.


La modifica dell’assegno divorzile.

La modifica dell’assegno divorzile può ottenersi con un atto di parte, la quale, avendone interesse, si attiva tramite il proprio avvocato per ottenere la modifica dell’ammontare della somma dovuta e può aversi, come specifica la legge (art. 9L. 898/ 1970), quando “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ossia situazioni nuove o non conosciute prima, accadute o conosciute dopo l’emissione del provvedimento di cui si domanda la revisione. Tra questi motivi si conta soprattutto quello delle mutate condizioni economiche degli ex coniugi.
Ma vediamo come si deve procedere.

Come si procede giudizialmente.

Innanzitutto è necessaria una domanda, formulata nei modi di legge. Domanda che è proponibile in ogni tempo. Destinata al Tribunale, con cui si chiede una diminuzione, un aumento dell’importo dell’assegno divorzile, la cessazione o che venga fissato ex novo.
La modifica dell’assegno divorzile può anche essere condizionata, al momento della imposizione, al verificarsi di un evento futuro e incerto, che riguarda le condizioni economiche dei coniugi, o sulla base di un accordo tra le parti o su decisione del giudice, soprattutto nel caso in cui si possa prevedere che il coniuge beneficiario avrà in futuro una migliore capacità economica. Per esempio quando il coniuge beneficiario ha un età tale da far ragionevolmente presupporre che presto potrà trovare un impiego valido a sostenersi.


La revoca dell’assegno divorzile

La revoca dell’assegno divorzile implica invece la sua cessazione e può aversi su richiesta della parte interessata o automaticamente in determinati casi, ossia in caso di decesso di uno degli ex coniugi; in caso di intervenuta prescrizione del diritto; in caso di nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario.
Nel primo caso la legge ha stabilito che, se il beneficiario dell’assegno versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenuto conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.

Quando invece viene a mancare il beneficiario, l’obbligo di versamento cessa automaticamente perché il diritto all’assegno è personalissimo e quindi non può essere trasmesso.
Ancora, secondo l’articolo 5, comma 10 della legge sul divorzio, “L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze” visto che in questo caso potrà ottenere il mantenimento dal nuovo coniuge. Se invece l’ex coniuge convive solamente, non vi sarà la cessazione automatica, ma sarà necessaria un’ apposita domanda. Diverso è quando l’ex coniuge, pur non convolando a nuove nozze, si crea una nuova famiglia. In questo caso si prevede la cessazione dell’obbligo dell’assegno divorzile.

La cessazione dell’assegno divorzile

Invece, riguardo la cessazione su domanda dell’ex coniuge obbligato, può aversi quando vengono meno i presupposti che ne giustificavano l’obbligo. Ciò avviene ad esempio quando si modificano le condizioni economiche o patrimoniali del coniuge beneficiario.  Questi non si deve trovare più nello stato di bisogno in cui si trovava al momento della determinazione dell’assegno da parte del Giudice. Ad esempio perché ha ricevuto una cospicua eredità o perché ha trovato lavoro. In questo caso, su domanda di parte, i fatti nuovi dovranno essere accertati da un Giudice. Che eventualmente, provvederà a dichiarare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno.


Come procedere senza adire il Tribunale 

Laddove si voglia ottenere la cessazione o la modifica dell’assegno di divorzio senza andare in Tribunale, si può seguire la procedura della negoziazione assistita, con cui si cerca di raggiungere una soluzione consensuale anche per modificare l’importo dell’assegno divorzile per le mutate condizioni economico-patrimoniali dei coniugi o anche per richiederne il riconoscimento ex novo, salvo successiva omologa da parte del Tribunale che si è pronunciato per la statuizione dell’obbligo dell’assegno divorzile.


Avv. Leonardo ANDRIULO – avvocato divorzista 

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