Negoziazione assistita e separazione

Negoziazione assistita e separazione: conviene?

La figura della negoziazione assistita nelle separazioni è nata principalmente per decongestionare l’attività dei Tribunali. Consente, in numerosi campi, tra cui quello in oggetto, di risparmiare alcuni costi di giustizia, come quello sull’imposta di registro e di bollo oltre che economizzare molto anche in termini di tempo. In particolare, riguardo l’aspetto economico, sono anche numerose le agevolazioni fiscali che conseguono al ricorso a tale istituto. Si pensi agli accordi di natura patrimoniale, (ad esempio riguardanti la casa). Ma anche per le intese economiche riguardanti i figli ci sono importanti vantaggi. La negoziazione assistita può essere usata dai coniugi sia per separarsi che per divorziare. Può essere utilizzata anche se dalla loro unione siano nati figli ancora minori. O, ancora, vi siano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.


Ma quando conviene ricorrere alla negoziazione assistita?

Il ricorso a tale procedura è sicuramente conveniente se si mira ad accorciare i tempi, essendo questa la procedura più veloce inoltre la negoziazione è l’unica procedura per evitare le aule del Tribunale e di uffici pubblici oltre che permette di avere maggiore controllo sulla disciplina dei propri rapporti.

E’ importante sapere che esiste un preciso dovere deontologico nel momento in cui ci si rivolge ad un avvocato per la propria separazione. Riguarda l’obbligo che ogni avvocato ha di informare il cliente, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.


Vantaggi di una negoziazione assistita durante la separazione?

Posto ciò, ogni legale innanzitutto deve indagare al fine di comprendere al meglio la situazione del cliente per evitare che poi, nel corso della negoziazione, sorgano questioni inconciliabili. Infatti, in questi casi, è necessario l’intervento del Tribunale, e si rischia di sostenere una doppia spesa.

Altro vantaggio, con il ricorso alla negoziazione assistita, si ha in termini di tempo. Infatti facendo ricorso all’istituto, non dovranno attendersi i tempi necessari alla fissazione delle udienze, potendo le parti, di concerto con gli avvocati, scegliere le date che più si adattano alle reciproche esigenze. In ogni caso che la procedura deve necessariamente concludersi entro la data individuata nella convenzione di negoziazione assistita, ovverosia l’atto con cui le parti decidono per iscritto di far ricorso a tale istituto per risolvere fuori dalle aule del Tribunale la controversia.
Ulteriore risparmio in termini di tempo, riguarda il lasso di tempo che le parti dovranno attendere per formulare la domanda di divorzio. In questo caso, quando riguarda coniugi separati con sentenza passata in giudicato, la domanda può essere proposta nel termine di un anno decorrente dalla data dell’udienza presidenziale, mentre il termine è di soli sei mesi in caso di ricorso alla negoziazione assistita.


Entro quanto tempo è possibile presentare domanda di divorzio dopo una separazione con negoziazione assistita?

Per il caso che in tal sede ci interessa, se i coniugi sono ricorsi alla negoziazione assistita, il termine di sei mesi decorre, come stabilito dall’art. 3, n. 2, lett. b della legge sul divorzio “dalla data certificata dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Naturalmente, l’accordo, soprattutto in caso di presenza di figli minori, incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, deve ricevere l’assenso dal parte del pubblico ministero e quindi l’atto di accodo deve essere trasmesso dagli avvocati a quest’ultimo, il quale, se “non ravvisa irregolarità” comunica ai legali il proprio nulla osta affinché si possa procedere alle attività necessarie per la trascrizione nei registri dello Stato Civile (ci vuole circa una settimana).


Se il PM non ritiene accettabile l’accordo di separazione con negoziazione assistita in presenza di minori.

Se invece il PM non ritiene la regolarità dell’accordo, soprattutto laddove non ritenga ben tutelati gli interessi dei figli della coppia, allora si muove per investire d’ufficio il Presidente del Tribunale che procederà ad una valutazione definitiva, per la concessione del placet all’accordo di negoziazione assistita raggiunta dai coniugi. Questo benestare deve essere rilasciato o dal PM o dal Presidente del Tribunale. E’ importantissimo avere questa autorizzazione. Gli effetti della separazione e del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo che viene, poi, certificata dagli avvocati. In più, il termine dilatorio decorre dalla data dell’accordo certificata dagli avvocati non solo quando l’autorizzazione del Presidente del Tribunale ricada sul testo dell’accordo rimasto invariato, ma anche quando i separandi abbiano optato in tal sede delle modifiche, anche incisive.


Ma vediamo come si procede quando si ricorre alla negoziazione assistita.

Quando l’avvocato, ricevuto la procura, viene incaricato di procedere con la negoziazione assistita. Procederà con il redigere ed inviare una lettera all’altro coniuge. Essa contiene sostanzialmente, un invito a stipulare la convenzione. Quest’ultima in sostanza è un vero e proprio contratto che ha valore tra le parti e che si occupa di disciplinare le modalità con si deve procedere, per esempio le date e i luoghi di incontro e che definisce le tempistiche, tenuto conto che la procedura deve obbligatoriamente durare non meno di un mese e non più di tre.


Cosa accade se non c’è risposta all’invito?

A questo punto è opportuno specificare che se il destinatario della lettera inviata dall’avvocato per dare avvio alla negoziazione assistita, non risponde entro trenta giorni dalla ricezione della lettera, la mancata risposta, così come il suo rifiuto a stipulare la negoziazione assistita, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, fino ad arrivare al pericolo di una condanna a lite temeraria, che porta ad essere condannati al pagamento di spese di giustizia ancor più gravi rispetto ad una “normale” condanna di soccombenza. Per questo motivo, è importante che la lettera di invito, indichi anche queste evenienze. Ciò anche per indurre il coniuge che riceve la lettera a rispondere ed accettare di aderire alla convenzione.

Cosa accade se il coniuge, invece, accetta l’invito?

Naturalmente il coniuge destinatario, anche se aderisce, come gli conviene, alla negoziazione assistita, non deve necessariamente accettare le proposte di controparte. Si darà avvio, quindi, alla vera e propria negoziazione. E’ bene precisare, pertanto, che anche in caso di accettazione, può capitare che non si riesca a raggiungere un accordo.
Per questo motivo è bene valutare al meglio se procedere con la negoziazione assistita, seguendo i consigli del legale perché altrimenti, si rischia di allungare i tempi ed aumentare i costi, laddove si voglia ricorrere a tale istituto in un caso in cui non conviene.


Una negoziazione assistita con esito positivo.

Invece, se va tutto per il meglio e il destinatario risponde alla lettera di invito; e stipula la convenzione di negoziazione assistita allora si procede nelle modalità previste dalla convenzione sottoscritta. E quindi, ad esempio, ci si accorda sull’assegno divorzile, se stabilirlo e per quale somma; se ci sono figli, ci si accorda sulla disciplina dell’ affidamento, sull’assegnazione della casa coniugale e sulla misura degli assegni di mantenimento della prole ecc..

Cosa resta di una negoziazione?

Se viene raggiunto l’accordo, lo si redige in forma scritta. Poi le parti e i difensori (che ne certificano la data e l’autenticità delle firme) lo sottoscrivono. Infine, ne verrà depositata presso l’Ufficio della Procura della Repubblica; presso il Tribunale competente. Questo al fine di ottenere per ottenere il “nulla osta”. Se non vi sono figli o l’ “autorizzazione” se vi sono e poi si passa (entro dieci giorni) al deposito dell’accordo e nulla osta o autorizzazione per la trascrizione del sul registro degli atti di matrimonio, che segna il concludersi della procedura (gli uffici impiegano circa un mese).Però, se i coniugi voglio prevedere il pagamento dell’assegno divorzile in un unica soluzione, non si può ricorrere alla negoziazione. Inoltre non conviene se le parti non sono vicine ad un accordo e le loro posizioni sono molto distanti. Se invece, non viene trovato l’accordo, si chiuderà la negoziazione assistita con un verbale negativo di mancato accordo. Cosa fondamentale che sarà uno scritto senza che venga specificato il motivo del perché non è stato raggiunta  l’intesa. Non verranno, quindi, addebitate responsabilità o ragioni a nessuno dei due coniugi. Anche se di fatto – come nella prassi – sarà stato per decisione di uno dei due la mancata chiusura.

Evidenziamo, infine, che i costi legali della negoziazione assistita rimangono a carico dei singoli coniugi. Questo nel caso in cui, anche su queste, non verrà trovata una intesa.


Avv. Leonardo Andriulo – Avvocato civilista esperto in separazioni. 

 

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