CTU ESPLORATIVA IN MATERIA BANCARIA – IL GIUDICE E’ TENUTO A DISPORLA

L’argomento del seguente post prende le mosse da un recente provvedimento della Corte di Cassazione, di particolare interesse in materia di Diritto Bancario. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale circa l’obbligatorietà della CTU (consulenza tecnica di ufficio) in caso di contenzioso con la banca. 

I Giudici del palazzaccio, infatti, sono tornati con l’ordinanza n. 3717 dell’ 08 Febbraio 2019, ancora una volta a pronunciarsi “sull’obbligo, gravante sui giudici di merito, di disporre CTU quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche”.

Questo breve articolo vuole essere un breve cenno su quelli che sono i diritti del correntista (o del risparmiatore) in sede processuale in tutti quei processi che vedono la trattazione di questioni in materia, in particolare di anatocismo e/o usura bancaria o comunque in tutte quelle controversie aventi come controparte un istituto di credito.

Quanto oggetto di trattazione non è nuovo al panorama giurisprudenziale nazionale. Il giudice già in molti settori non è di per sé in grado di valutare da solo l’an (cioè se una cosa è dovuta) ed il quantum (cioè in che misura quella cosa è dovuta). Nel settore bancario, questa comprensibile difficoltà si rende ancora più gravosa, per via della natura strettamente tecnica della materia bancaria.

Questa rende più complesso l’accertamento dei fatti da parte del giudicante. Di conseguenza quest’ultimo, quando correntisti e risparmiatori, portano alla sua attenzione abusi subiti dalle loro banche, è tenuto a considerare la CTU come un indispensabile supporto probatorio, irrinunciabile in sede giudiziale.

Il principio di cui discutiamo come detto non è certo nuovo, ma poggia piuttosto su un corollario di altre sentenze della Cassazione. In particolare Cass. n. 2761/2015; Cass. n. 6155/2009; Cass. S.U. n. 30175/2011 che avevano già ampiamente suffragato il valore della CTU nell’ambito delle cause che vertono in materia di diritto bancario.

Ma c’è di più: non solo la CTU deve essere disposta senza riserve, ma è da intendere oltretutto come indispensabile supporto probatorio anche nei casi in cui la parte, per qualsiasi ragione oggettiva o soggettiva, non abbia adempiuto in pieno al proprio onere probatorio.

In conclusione, all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3717 del 2019 il merito di aver rivendicato il reale valore della CTU, la quale, almeno nell’ambito delle vertenze sollevate in vista di un potenziale illecito bancario, non ha natura meramente esplorativa, ma probatoria.

Il giudice che rigetta la richiesta CTU disattende l’indirizzo della Suprema Corte con la conseguenza che la sua decisione è di per sé impugnabile per motivazione apparente.

Giova precisare però che l’acclarata natura probatoria della CTU nelle vertenze bancarie non solleva naturalmente il correntista dal suo onere, che è quello di provare i fatti di causa che lo hanno condotto ad adire le vie legali.

È chiaro che alla base delle sue rimostranze lo stesso debba comprovare l’avvenuta apertura di conto corrente o i danni subiti. Il giudice, stante le sue competenze magistrali ma non strettamente contabili/bancarie, non può e non deve omettere il supporto in giudizio di un intervento esperto (contabili ed esperti in diritto bancario). Per questo motivo è importante, anzi, obbligatoria la CTU tecnica in caso di contenzioso con la banca

In ultima analisi, la CTU in materia Bancaria non solleva il correntista dall’onere probatorio nell’azione di accertamento; ma funge da irrinunciabile ed insindacabile strumento di supporto. Uno strumento questo che il giudice non può e non deve neutralizzare.

Ancora una volta questa sentenza avvalora il diritto da parte dei consumatori/clienti di ricevere dai propri istituti di credito copia integrale del contratto; delle condizioni generali, delle polizze assicurative e della documentazione contabile.
Un diritto tutelato ex lege e previsto dall’art. 119 del testo unico bancario inviolabile, da tutelare con tutti gli strumenti possibili.

Scarica la sentenza

Fonti usate :

Illeciti Scudi Bancari S.p.a. – Banche dati Giuffrè

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