Le donazioni modali.

La donazione condizionata o modale.

Le donazioni modali (o condizionate) sono un tipo di donazione in cui il donatore impone delle condizioni, appunto, sulla destinazione dei beni che sta donando. La donazione, quindi, può essere gravata di un onere o modo (art. 793 c.c.), al cui adempimento il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa donata.

La donazione condizionata/modale dev’essere tenuta distinta dal negotioum mixtum cum donatione (negozio misto con donazione ), in cui v’è sempre un corrispettivo, quand’anche tenue nel trasferimento.

La donazione condizionata è diventata sempre più comune negli ultimi anni, poiché i donatori cercano di assicurarsi, ad esempio, che i loro beni vengano utilizzati per specifici scopi o progetti o, ricevano determinati trattamenti.

E’ chiaro che non è sempre necessario che l’onere consista in un’erogazione patrimoniale da farsi con i beni donati o con quelli del donatario. Il Progetto preliminare enunciava espressamente il principio che la donazione potesse essere gravata di un onere non avente contenuto patrimoniale; la sua soppressione in quello definitivo, dovuta, come si legge nella Relazione, al fatto che non esiste nella legge una norma che esiga la patrimonialità della prestazione nelle obbligazioni, non induce l’interprete a disconoscerne l’efficacia.

Chi può effettuare una donazione condizionata?

Le donazioni modali, o condizionate, possono essere fatte da diversi soggetti giuridici, ovvero personali fisiche oppure, anche dalle aziende. Infine anche le  fondazioni possono sottoscrivere delle donazioni condizionate. Tuttavia, queste donazioni non sono sempre benvenute dal donatario (chi riceve), poiché le condizioni imposte possono limitare (e non di poco) la possibilità di utilizzare i beni in modo flessibile e di rispondere alle esigenze emergenti.

Esempi di donazioni modali

Le donazioni modali possono assumere molte forme diverse. Ad esempio, un donatore potrebbe voler donare fondi a un’organizzazione non profit solo se questi fondi vengono utilizzati per un progetto specifico, come la costruzione di una scuola o di un ospedale. In alternativa, un donatore potrebbe imporre delle condizioni sull’uso dei fondi, come il modo in cui vengono spesi, chi può utilizzarli e per quanto tempo.

Così dispone l’art. 793 c.c.

La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

La condizione può avere un onere illecito o impossibile?

Come detto, nelle donazioni modali sussiste un onere. Tuttavia, tale onere non può essere nè illecito (contrario ad altre norme specie di ordine pubblico), oppure,  impossibile. Qualora ci si trovi di fronte a dette tipologie di donazioni modali, la condizione si considera come non apposta, a meno che non abbia avuto rilievo esclusivo determinante la donazione, nel quale caso è travolto l’intero atto.  Così ha risolto un caso la Suprema Corte in caso di impossibilità dell’onere.

L’impossibilità dell’onere, che, ai sensi dell’art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente all’atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l’estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l’ipotesi, disciplinata dall’art. 793, quarto comma, c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell’onere e quest’ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario – Cass. civ. n. 4560/1993

 

Cosa succede se non viene rispettata la condizione?

 
Relativamente dalla donazione condizionata il codice civile qualora la condizione non venga rispettata prevede la  risoluzione della donazione condizionata per inadempimento dell’onere.
 
Lo stesso codice, però, subordina l’azione relativa solo all’ipotesi che essa sia stata prevista nell’atto di donazione; con ciò si conferma implicitamente come la risoluzione non operi ipso iure, ma a seguito di sentenza del giudice.
Sarà il giudice che dovrà constatare non solo la proponibilità dell’azione, ma anche la mancanza dell’adempimento e valutare le cause che l’hanno determinato.
 
Pronunciata la risoluzione della donazione per inadempimento del modus, quali ne sono gli effetti? Per ben determinarli è necessario distinguere i rapporti tra donante e donatario ed i rapporti coi terzi. Sotto il primo aspetto, il donatario deve restituire o in natura i beni donati o, se non li possiede più per averli alienati, il loro valore, che sarà quello accertato al tempo della domanda giudiziale; nonché, nell’un caso e nell’altro, i frutti dal giorno della stessa domanda.
 
Oltre i beni e il loro valore, può il donante pretendere anche il risarcimento dei danni? La questione era stata posta sotto il vecchio codice del 1865 e da taluni risolta facendo ricorso all’art. 1165. Erroneamente, perché questo articolo torna applicabile solo ai contratti bilaterali laddove la donazione, ancorché modale, non cessa di essere un contratto unilaterale. L’esercizio dell’azione di risarcimento danni fa ritornare nel patrimonio del donante i beni e ciò compensa la perdita per l’inadempimento dell’onere.
 
 

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