La donazione indiretta nulla quando?

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, (ud. 11/01/2024, dep. 24/01/2024), n.2360 in materia di la donazione indiretta e quando diventa nulla. Il quesito a cui la Cassazione ha risposto è il seguente “è nullo un verbale di conciliazione per poter effettuare una donazione indiretta”?

Introduzione al caso di donazione indiretta nulla.

La Cassazione, con la recente sentenza dell’11 gennaio 2024, ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Cagliari su un caso che riguarda la nullità di una donazione effettuata in sede di accordo conciliativo tra le parti. Il caso mette in luce l’importanza della forma giuridica degli accordi conciliativi e dei requisiti formali necessari per la validità di atti come la donazione.

Ma cos’è una donazione indiretta?

Cerchiamo di definire la donazione indiretta senza usare parole difficili ma, offrendo un esempio che aiuti chi non è specialista della materia.

Un esempio comune di donazione indiretta si manifesta attraverso l’adempiere di un terzo per mero spirito di generosità. L’articolo 1180 del codice civile autorizza il terzo a provvedere all’adempimento di un’obbligazione, persino contro la volontà del creditore, a condizione che quest’ultimo non abbia un interesse specifico nell’adempimento da parte del debitore.

Quando un individuo, anziché effettuare una donazione diretta di denaro al compratore in occasione di una transazione di compravendita, decide di coprire il prezzo di acquisto al suo posto. Questo è un esempio pratico di donazione indiretta.

In questo contesto, la donazione non riguarda direttamente la somma di denaro corrispondente al prezzo di acquisto, bensì l’immobile che entra a far parte del patrimonio del beneficiario indiretto (il compratore).

Il Contesto:
Ciò detto, la controversia tra Co.Ma. e le sue parenti St.Sa. e Co.Do. trae origine da un accordo conciliativo datato 7 giugno 2005. In questo accordo, St.Sa. dichiarava di donare ai suoi due figli la quota di comproprietà di alcuni beni immobili. Tuttavia, Co.Ma. sollevava questioni riguardanti la validità della donazione, sostenendo che la forma prescritta dalla legge non era stata rispettata.

I Motivi del Ricorso:
Co.Ma. presentava un ricorso per cassazione basato su tre principali motivi. Il primo motivo riguardava la violazione degli articoli 769, 782 e 809 del Codice Civile, sostenendo che la donazione doveva seguire la forma dell’atto pubblico. Il secondo motivo evidenziava un presunto errore della Corte d’Appello riguardo alle spese di registrazione. Il terzo motivo contestava la condanna di Co.Ma. per responsabilità processuale aggravata.

Il principio che risponde al quesito

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la donazione doveva seguire la forma dell’atto pubblico, con la presenza di due testimoni, come previsto dagli articoli 782 e 48 della legge n. 89 del 1913. La Corte ha sottolineato che, nonostante la natura conciliativa dell’accordo, la donazione era un atto autonomo che richiedeva una forma specifica per la sua validità.

Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall’art. 782 c.c.

Fonte:Giustizia Civile Massimario 2024

Implicazioni della Decisione:
La sentenza della Cassazione sottolinea l’importanza della forma giuridica degli accordi conciliativi, specialmente quando comportano atti di liberalità come una donazione. La decisione ribadisce che, nonostante la natura negoziale di tali accordi, la legge prescrive requisiti specifici per garantirne la validità. In questo caso, la mancanza dei requisiti formali per la donazione ha portato alla nullità dell’atto, con conseguente annullamento della sentenza di secondo grado.

Conclusioni:
La decisione della Cassazione evidenzia l’attenzione necessaria alla forma giuridica degli accordi conciliativi e la rilevanza dei requisiti formali per la validità di atti specifici come le donazioni. Il caso rimanda la controversia alla Corte d’Appello di Cagliari per un nuovo esame, con la possibilità di approfondire ulteriormente i dettagli della questione.

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