Niente addebito se l’allontanamento dal tetto coniugale è per giusta causa

Cosa bisogna provare per non avere l’addebito. Cosa fare se l’ex coniuge contesta l’allontanamento dal tetto coniugale?

Ci risiamo, con l’ordinanza numero 25966, emanata l0 scorso Dicembre 2016 la Suprema Corte ha ribadito un principio già noto nelle aule di giustizia dal 2011.
Il caso, risolto, riguarda la richiesta di addebito mosso da un marito PER ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE. Condannato al pagamento di un assegno di 400,00 euro mensili, resisteva in Cassazione IMPUGNANDO il provvedimento.

Il principio riconfermato, riguarda l’onere della prova dell’allontanamento. Nello specifico cosa e chi deve provare perchè sussista (o no) l’esistenza della violazione degli obblighi tra coniugi (art. 143 c.c.). Ma sopratutto quali sono le cause giustificative dell’allontanamento?

Anche in questo caso mi preme evidenziare come ogni crisi familiare abbia le sue sfumature. Necessariamente dovrà procedersi all’analisi di quei fatti che possono essere portati all’attenzione della magistratura che, a seconda della tesi da difendere, possono portare ad un addebito o meno. Buona lettura.

Cosa bisogna provare per non avere l’addebito?

Il giudizio, in verità non unico nel suo genere, riguarda forse la stragrande maggioranza dei casi di separazione. La crisi coniugale spesso costringe uno dei due coniugi ad allontanarsi dal tetto coniugale. Ma quali i rimedi per non cadere vittima della situazione? E cosa, di contro, bisogna provare da ambo le parti? Su chi grava l’onere della prova. Di solito per principio generale, chi avanza una richiesta deve provarla. Non è così in caso di richiesta di addebito per abbandono del tetto coniugale.
Infatti, nella ordinanza di cui si discute la Suprema Corte ha ribadito il principio dell’inversione dell’onere della prova.

“Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione” – così ordinanza numero 25966/16

Riassumendo quanto statuito dai Supremi Giudici. E’ a carico di chi si allontana provare la “giustificazione” del perchè ha abbandonato il tetto coniugale. Principio dell’inversione dell’onere della prova. Vi è da dire che l’addebito è escluso qualora vi sia “giusta” causa.

Per fare degli esempi pratici di giusta causa. L’impossibilità alla convivenza per le continue liti e conflitti. Oppure perchè così è stato concordemente stabilito civilmente tra i coniugi (in forma scritta).
Di contro, invece, in caso di ingiustificato motivo ne seguirà l’addebito con ogni conseguenza sul piano “economico/risarcitorio”.

 

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