Reato di diffamazione- art 595 codice penale

Diffamazione aggravata cosa sapere – Articolo 595 codice penale

L’ipotesi di reato di diffamazione aggravata, art. 595 c.3 c.p. (Art. 595 codice penale), all’interno dei social network come Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin e tante altri rete sociali è sempre più frequente.

Tali strumenti informatici hanno indubbiamente modificato e facilitato radicalmente la comunicazione e l’interazione tra le persone ma, non è tutto rose e fiori. Infatti, detti strumenti non sono esenti da rischi di natura penale.

Scopo di questo articolo è di cercare di spiegare in parole semplici, quelli che sono i presupposti normativi perché il reato di diffamazione (ex art. 595 c.p.), ed in particolare la diffamazione aggravata (ex art. 595 c. 3 c.p.) si realizzi, e quelli che sono gli elementi che determinano la non consumazione dello stesso.

Verranno analizzate celermente, senza presunzione di esaustività e completezza, alcune delle sentenze che maggiormente rappresentano il fenomeno che quotidianamente, in maniera voluta o no, dilaga sul virtual web.

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Analisi del reato di diffamazione – le affermazioni offensive (Articolo 595 codice penale)

Postare nella propria bacheca o in quella altrui i propri pensieri, una emoticon o una foto, sembrerebbe apparentemente l’esercizio di un proprio diritto.

Nello specifico si fa riferimento a quanto previsto anche dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Altri inquadrano detta attività anche con l’esercizio di un diritto di critica. Ma, quale è il punto limite nella manifestazione del proprio libero pensiero ed il reato di diffamazione aggravata secondo la giurisprudenza penale?

Cosa prevede il codice penale in materia di diffamazione?

Detto in parole povere, il reato di diffamazione (art. 595 c. 1 c.p.) ricorre allorché, consapevolmente, si offenda la reputazione altrui, comunicando con più persone. La pena prevista è con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Leggendo il successivo comma 3, sempre dell’art. 595 codice penale, lo stesso sostanzialmente statuisce che il reato è aggravato se l’offesa viene arrecata tramite stampa o con altro mezzo di pubblicità. In tal caso la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

I confini del reato di diffamazione Art. 595 codice penale

Ebbene, al fine di iniziare a tracciare i confini ed i limiti della possibilità di manifestazione del proprio pensiero, spieghiamo perchè offendere su internet, più precisamente all’interno di un social network porta al delitto più grave di cui all’art. 595 comma 3 – diffamazione aggravata. La giurisprudenza di legittimità ha sentenziato, che “la comunicazione di contenuti diffamatori attraverso la bacheca di un utente, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.

Peranto, seppur un social network rappresenta in primis un modello di business, secondo quello che è l’orientamento della giurisprudenza penale di maggioranza, lo stesso è definito “un luogo aperto al pubblico”. Non una semplice “chat” privata tra due soggetti ma, come detto, ad uno spazio seppur virtuale aperto a tanti.

Detto ciò e senza voler appesantire la lettura, rimandando ad altri articoli l’approfondimento delle varie ipotesi in cui si realizza il reato, vi è più interesse a fornire pronta risposta alle ipotesi in cui il delitto di diffamazione aggravata non si realizza.

L’esimente per non essere condannati ai sensi dell’articolo 595 codice penale, per diffamazione aggravata.

Dalle premesse innanzi fatte, sembrerebbe che sui social network è più facile “cadere” nel reato di diffamazione, aggravata per quanto sopra descritto che, esercitare un proprio diritto esprimendo un proprio pensiero o esercitare un legittimo diritto di critica.

Fortunatamente non è proprio così! Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha fornito una sorta di vademecum al fine di verificare, volta per volta, se sussistano tutti i presupposti per giungere alla dichiarazione di esistenza del reato di diffamazione aggravata o decretarne la inesistenza. Ebbene, il Giudice del palazzaccio, analizzando un caso di diffamazione a mezzo sito web si è premurato di “certosinamente stabilire” i bilanciamenti tra i diritti c.d. paraordinati, ovvero, il diritto alla reputazione e all’onore da un lato, e quello alla libera manifestazione del pensiero dall’altro.

Pertanto il Giudice penale al cui vaglio sono rimessi i fatti dovrà di volta in volta verificare la sussistenza di tre requisiti tra loro concorrenti per stabilire se il reato è stato commesso o no!

      1. interesse pubblico alla diffusione della notizia o opinione;

      2. la verità putativa dei fatti narrati;

      3. la continenza delle espressioni usate nello scritto.

Devono essere tutte presenti queste caratteristiche?

E’ bene precisare che la loro concorrente presenza esclude la lesione della reputazione; di contro, l’assenza anche di uno solo di essi ne integra gli estremi.

Quindi sì, devono essere tutte presenti le tre caratteristiche per non essere condannati.

La sentenza a cui si fa riferimento è la numero 27592 del 29 Ottobre 2019. Diventato punto di riferimento per gli operatori di diritto. In particolare la Cassazione ha chiarito in particolare che per quanto concerne la verità putativa dei fatti narrati che

l’esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità
dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione, sussiste solo a condizione che: 


a) l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti;

b) l’autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazione, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite;

c) l’autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati; d) l’autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi”.

Non è facile, quindi, a priori determinare quanto nei fatti denunciato. Le parti processuali (imputato/parte offesa) andranno sentite (tecnicamente si dice escusse) ambedue e solo a seguito di ciò sarà possibile stabilire se il reato è stato consumato o meno.

Tuttavia è bene sapere come comportarsi quando si lasciano dei commenti.

Conclusioni

Si conclude sostenendo che sebbene gli strumenti tecnologici hanno dato e danno quotidianamente ampio spazio alla libertà di accesso all’informazione e alla libertà di opinione poco hanno fatto in termini diffusione del corretto uso degli stessi. Si spera che quanto contenuto in questo articolo, abbia chiarito cosa previsto dall’art. 595 codice penale, e sia d’ausilio a quanti sono interessati dalla materia e ad un uso più consapevole dei social network.

Articolo a cura dell’Avv. Leonardo Andriulo
Managing Partner ANP Legal – avvocati di fiducia
www.anplegal.eu – 0831.811647 (anche con whatsapp)

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