Resistenza a pubblico ufficiale? Assolto!

Commento alla sentenza della Corte appello Cagliari sez. I, 24/05/2023, (ud. 09/05/2023, dep. 24/05/2023), n.500 che ha assolto l’imputato – con formula piena –

Il caso riguarda l’assoluzione per mancanza di prove nel caso del rifiuto di detenuti di accogliere un compagno di cella ma, i principi enunciati sono di utilità per quanti sono attinti dal reato di cui all’art. 337 c.p. – di resistenza a pubblico ufficiale.
Il processo giudiziario, relativo al rifiuto di detenuti di accogliere un nuovo compagno di cella presso la Casa Circondariale di Cagliari, ha recentemente vissuto una svolta significativa con la sentenza emessa in seguito all’appello. La sentenza del Tribunale ha assolto gli imputati, Al.Sa. e Fr.Ma., dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo la mancanza di prove concrete a sostegno dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

I Fatti Esaminati durante il processo.
Il processo ha visto come protagonista l’Assistente capo Ma.Sa., il quale ha testimoniato riguardo al suo tentativo di collocare un nuovo detenuto nella cella occupata dagli imputati. Tuttavia, i detenuti si sono opposti, rifiutando di consentire l’ingresso del nuovo arrivato. La sentenza ha basato la sua decisione sulla testimonianza dell’Assistente Capo Ma.Va., che ha confermato l’opposizione degli imputati al trasferimento.

Nuove Prove Emerse durante l’Appello:
Durante l’appello, i difensori degli imputati hanno sollevato nuovi argomenti. In particolare, il difensore di Al.Sa. ha contestato la mancanza di violenza o minaccia durante l’incidente, chiedendo l’assoluzione completa del suo assistito. D’altra parte, il difensore di Fr.Ma. ha evidenziato la natura passiva della condotta, sostenendo che non costituisse una vera resistenza a pubblico ufficiale.

Decisione della Corte d’Appello per la sentenza di assoluzione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte d’Appello ha accolto gli appelli, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti a supportare l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla testimonianza dell’Assistente Sa., è emerso che il comportamento degli imputati si è limitato a un rifiuto energico, senza trasformarsi in un’azione violenta o intimidatoria. La Corte ha concluso che la decisione di non collocare il nuovo detenuto presso la cella degli imputati potrebbe essere stata influenzata dalla volontà di evitare potenziali problemi piuttosto che da un effettivo comportamento intimidatorio da parte degli imputati.

Il principio enunciato dalla Corte per l’assoluzione dal reato 337 c.p. – resistenza a pubblico ufficiale

In tema di resistenza a pubblico ufficiale – nell’ipotesi in cui l’imputato detenuto non voglia ricevere il nuovo compagno di detenzione e abbia manifestato il diniego in modo energico e inequivocabile ponendosi anche fisicamente davanti alla porta della cella – l’imputato deve essere assolto allorquando non emerga che il suo contegno sia andato al di là di tale energico diniego e abbia assunto la valenza di una vera e propria prepotente intimidazione. Trattasi dunque di un’ipotesi in cui il servizio fu in qualche misura ostacolato – e ciò legittima ampiamente l’applicazione di una sanzione disciplinare – ma non può parlarsi, a rigore, della prova di un contegno violento e soprattutto intimidatorio. Fonte: Redazione Giuffrè 2023

Prescrizione e Verdetto Finale:
La sentenza ha anche affrontato la questione della prescrizione, respingendo l’argomento avanzato dal Procuratore Generale. Gli imputati, nonostante diverse condanne precedenti, non hanno visto maturare la prescrizione per il reato in questione. La Corte ha quindi emesso un verdetto di assoluzione per Al.Sa. e Fr.Ma. in quanto il fatto contestato non è stato ritenuto sussistente.

In conclusione, la sentenza dell’appello ha sollevato dubbi sulla solidità delle prove presentate nel processo originario, portando a un’assoluzione degli imputati. La decisione della Corte d’Appello sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita delle circostanze e della condotta degli imputati prima di emettere una sentenza definitiva.

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