Vendita di cosa diversa da quella pattuita.

Commento alla sentenza del Tribunale Pavia, 09/12/2022, n.1548 che analizza un caso di compra-vendita di una cosa (una vettura) diversa da quella pattuita. In questo articolo suggeriamo cosa valutare attentamente per evitare brutte sorprese ma, sopratutto, come comportarsi quando vengono scoperti dei vizi sottaciuti dal venditore.

Cosa fare se il bene è diverso dall’annuncio?

La sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata dal Giudice dott. Simona Caterbi, rappresenta un importante caso di giurisprudenza che ha svelato la vicenda di una “vendita diversa da quella pattuita”. Questo caso illustra come la vendita di un veicolo possa trasformarsi in una controversia legale. Quando cioè, successivamente alla vendita (al pagamento della cosa) l’acquirente scopre dei vizi occulti.

Come ha argomentato il giudice la sua decisione:

Il Giudice ha analizzato dettagliatamente il caso, prendendo in considerazione gli elementi forniti dalla parte attrice e le testimonianze raccolte durante l’istruttoria.

La decisione si basa sul principio giuridico che impone al venditore di consegnare un bene conforme a quanto pattuito. Diversamente si configura l’ipotesi della violazione del principio dell’ “aliud pro alio”, ovvero, la vendita di un bene completamente diverso da quello promesso.

Il Giudice ha evidenziato quelle che erano le differenze tra annuncio e realtà. Quanto proposto in vendita era una vettura 4×4 ad uso privato, invece, si è rivelata essere un autocarro omologato per soli due passeggeri. Inoltre, numerosi vizi e difetti sono emersi dopo l’acquisto, tra cui problemi di revisione, difetti estetici e malfunzionamenti tecnici.

Il caso analizza gli articoli del Codice Civile che disciplinano la compravendita di beni mobili registrati e sulla normativa di tutela del consumatore.

Il principio che risponde al quesito della vendita di cosa diversa da quella pattuita:

Il Giudice ha stabilito che la acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

… omissis … ricorre la vendita di aliud pro alio quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n. 2313).

Il caso è disciplinato dall’art. 1497 c.c., in tema di vizi, norma che prevede che quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 ss.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Il Giudice, quindi, ha accolto la richiesta della parte attrice, dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita e condannando il venditore a restituire il prezzo pagato dall’acquirente, pari a €12.500,00. Inoltre, il venditore è stato condannato a risarcire alla parte attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, per un totale di €8.487,22.

La sentenza ha riconosciuto alla parte attrice anche il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto della vettura e altre spese connesse, per un totale di €4.987,22.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Pavia rappresenta un importante precedente giuridico che illustra come la vendita di beni mobili possa essere tutelata attraverso il ricorso alla giustizia, soprattutto quando si tratta di casi di “finta rottamazione auto”.

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