Quanto costa una separazione consensuale?

Quanto costa una separazione consensuale? – Tempi e costi.

Quando l’amore finisce e si sente il bisogno di porre fine al matrimonio sono due le vie possibili: la separazione giudiziale o consensuale. Precisiamo, per chi non lo sapesse, che nell’ordinamento civile italiano non è possibile sciogliere “da subito” gli effetti civili del matrimonio. Per arrivare al divorzio è necessario passare prima per la fase della separazione. 

Si può procede, quindi, o con la separazione giudiziale, che presuppone una conflittualità tra i coniugi tale da non permettere di arrivare ad un accordo condiviso. Oppure si trova una intesa (accordo) e si procede con la c.d. separazione consensuale. Ma quanto dura e quanto costa una separazione consensuale?

Sicuramente comporta un risparmio in termini di costi e di tempo.  In linea generale, l’iter della separazione consensuale, può concludersi in circa 6 mesi dall’inizio della pratica davanti al Giudice. Invece per la separazione giudiziale i tempi raddoppiano o peggio.

Contattaci per maggiori informazioni riguardanti i tempi e costi della separazione consensuale.

Separazione consensuale: come si fa?

Per la separazione, possono percorrersi diverse strade, o attraverso la negoziazione assistita, che può dirsi il percorso più veloce e meno costoso;

Ma ci sono anche altre vie:

-ricorso davanti al Presidente del Tribunale, con l’assistenza di un avvocato per entrambi i coniugi o di un avvocato per parte;

– con separazione giudiziale poi convertita in consensuale, perché si è trovato un accordo nel corso della prima udienza presidenziale;

-procedimento che si svolge presso l’ Ufficio Comunale dello Stato civile il competente, possibile solo se dall’unione dei coniugi non siano nati figli.

Vediamo più nello specifico:


Separarsi consensualmente con la negoziazione assistita.

Questa procedura è stata introdotta con il Decreto legge 132/2014, convertito nella legge n.162 del 10 novembre 2014. In sostanza, la negoziazione assistita è un istituto con cui le parti possono risolvere in tempi brevi le controversie attraverso la redazione e sottoscrizione, con l’aiuto degli avvocati, di un accordo. La procedura di negoziazione assistita, a differenza della separazione in Comune, può farsi anche se vi sono figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Negoziazione assistita e i figli.

Quando ci sono figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela, i legali devono inviare l’accordo stipulato, entro 10 giorni al P.M. che verifica che siano rispettati gli interessi della prole e lo autorizza. Se il PM decide di non autorizzare l’accordo perché ritiene che siano stati violati i diritti dei figli, trasmette l’accordo inviatogli al Presidente del Tribunale competente. Ciò entro 5 giorni e chiederà anche la comparizione dei coniugi nei successivi 30 giorni.  Al fine di raggiungere un accordo che sia più favorevole alle esigenze della prole.
In ogni caso l’accordo, per essere valido, deve poi essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento.


Ricorso davanti al presidente del tribunale.

Con il ricorso davanti al Presidente del Tribunale invece, è necessario redigere un atto giudiziario detto “ricorso” che va depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente. Ossia quello ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. Oppure quello del luogo ove si è svolta per la maggior parte la vita familiare.
Il Presidente, ricevuto il ricorso, forma il fascicolo d’ufficio, in cui inserisce oltre al ricorso stesso, i documenti che i coniugi hanno ritenuto di allegare, tra i quali obbligatoriamente: la Copia integrale dell’atto di matrimonio; il certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; la copia di un documento di identità di entrambi i coniugi e la copia del codice fiscale di entrambi i coniugi. Poi, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza ove devono partecipare personalmente i coniugi. Ciò al fine di meglio comprendere le origini della crisi. Considerato che è stato già raggiunto un accordo ne viene redatto un verbale.

Cos’è l’omologazione dell’accordo di separazione consensuale?

Successivamente, l’accordo che i due coniugi hanno stipulato viene vagliato dal Collegio con un giudizio che viene appunto detto “di omologazione”. In ogni caso, se dopo l’omologa, i coniugi raggiungano altri accordi modificativi dei primi, questi devono essere specificamente omologati dal Tribunale.


Separazione giudiziale trasformata in separazione consensuale.

La separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale.  Questo anche se è già stato avviato il giudizio. Ma non può invece accadere il contrario. In questo caso il Giudice istruttore, recepisce l’accordo e rimette le parti davanti al Collegio per l’omologa.


Procedimento presso l’ufficio comunale.

In questo caso invece si può procedere solo se dall’unione dei coniugi non siano nati figli che siano ancora minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o portatori di handicap o incapaci; inoltre i coniugi devono già aver trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione e non ci si può accordare su trasferimenti patrimoniali tra i coniugi. Tuttavia l’accordo può riguardare altri aspetti patrimoniali, come quelli sull’assegno di mantenimento.
Detto ciò, in riferimento all’iter da seguire, i coniugi possono recarsi sia presso il Comune, segnatamente all’Ufficio di stato civile del luogo ove hanno contratto matrimonio, che presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi, muniti di documento di identità di entrambi e l’autocertificazione redatta in modulo prestampato contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio e assenza di figli.

Separazione consensuale quanto dura dinnanzi all’ufficio comunale?

In questo caso si sostengono due incontri. Nel primo, con il Sindaco o l’ufficiale di stato civile che si occupa di redigere l’accordo di separazione raggiunto dai coniugi. Dopo di che, trascorsi  almeno 30 giorni, si fissa un secondo appuntamento per confermare l’intenzione di separarsi. Il Comune, a questo punto, invia l’atto agli uffici competenti per le annotazioni sull’atto di matrimonio e quindi le parti possono chiedere una copia autentica dell’accordo già depositato in Comune.
I coniugi possono regolare in Comune anche eventuali modifiche degli accordi di separazione precedentemente decisi, nelle medesime modalità di cui sopra.


Separazione consensuale: quanto costa?

A seconda della procedura scelta saranno diversi i costi da sostenere.
Vediamo più nello specifico:

Separazione consensuale con la negoziazione assistita?

Con la negoziazione assistita si devono sostenere i costi della parcella dell’avvocato. L’ammontare degli onorari variano dai 600 ai 5mila euro oltre eventuali bolli o tasse. In questo caso non è dovuto alcun contributo unificato come invece accade per la separazione davanti al Giudice. Le disposizioni sui beni patrimoniali, non sono sottoposte a imposta di bollo e di registro presso l’Agenzia delle Entrate.


La procedura davanti ad un tribunale.

In questo caso invece, se non ci sono figli minori o non autosufficienti, si può procedere senza legale pagando soltanto il contributo unificato di € 43,00 e i costi relativi ai documenti richiesti dalla procedura, altrimenti alla predetta somma si dovrà aggiungere il costo della parcella dell’avvocato, se si sceglie un solo legale per entrambi, o degli avvocati se ognuno dei coniugi sceglie un proprio avvocato. In questo caso i costi dell’onorario si aggirano tra € 900 a 6 mila.


Procedimento presso l’ufficio comunale.

Nel procedimento in Comune invece i costi sono molto inferiori ma la soluzione non è sempre né la più veloce né la migliore perché è sempre meglio farsi assistere da uno specialista in queste faccende tanto delicate. In ogni caso, il costo è tra € 16 e i 30, varia a seconda del Comune.


Avv. Leonardo Andriulo – Avvocato civilista esperto in separazioni. Chiedi un consulto ora!

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