Separazione quando casa coniugale di proprietà esclusiva di un coniuge

Una delle domande che spesso i clienti ci pongono è la seguente: durante la separazione, e divorzio, se la casa coniugale è di proprietà di un coniuge, come ci si comporta?

Innanzitutto per “casa coniugale” si intende il luogo ove si è svolta per la maggior parte la vita familiare. Sostanzialmente è il focolare domestico in cui marito e moglie, durante il matrimonio, avevano deciso di vivere la vita insieme. Ove abitavano insieme ai figli, se ne avevano.

Per la qualificazione di “casa coniugale”, non rileva che ciascuno degli abitanti abbia la propria residenza ivi, ma è invece importante che in questo luogo si svolgeva la vita quotidiana.
L’obbligo di coabitazione dei coniugi, stabilito dall’art. 143 c.c., viene meno alla pronuncia del Presidente del Tribunale, il quale, tra i provvedimenti necessari ed urgenti, autorizza innanzitutto i coniugi a vivere separati.

Il presente articolo vuole dare risposta a delle problematiche riguardanti “separazione casa coniugale di proprietà esclusiva di un coniuge”.


Chi continuerà a vivere nella casa coniugale?

Per rispondere a questa domanda è necessario fare una distinzione. Bisogna infatti distinguere se la coppia aveva o meno dei figli. Nel caso in cui ci siano dei figli, minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’assegnazione della casa coniugale verrà decisa tenendo conto del primario interesse dei figli.

Su questa base, la casa verrà assegnata al coniuge con cui i figli continueranno a coabitare, il c.d. “genitore collocatario” Infatti è proprio l’art 337 sexies c.c. che stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto in primis dell’interesse dei figli e che, considerato il titolo di proprietà, il giudice tiene conto dell’assegnazione, nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, avendo la casa un innegabile valore economico.


Cosa dice la Cassazione sulla casa coniugale?

Naturalmente, nel concetto di “casa coniugale” vi rientrano anche i beni mobili in essa contenuti, ad eccezione dei beni strettamente personali che potranno essere restituiti, il prima possibile al genitore non assegnatario.

La ragione per cui si assegna la casa al genitore collocatario, risiede nell’evitare alla prole ulteriori traumi che potrebbero derivare dall’improvviso distacco dal loro centro di interessi, che si avrebbe attraverso un allontanamento dal luogo ove hanno fino ad ora vissuto e dove hanno le proprie cose ed ove hanno stabilito la propria quotidianità e che si aggiungerebbe al trauma già in corso connesso alla crisi coniugale.

(sent. n. 13603/2004 della Corte Cass. SS.UU.)

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che (sent. n. 13603/2004 della Corte Cass. SS.UU.)

il provvedimento di assegnazione della casa familiare, è volto a tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, quindi il provvedimento del giudice implica l’accertamento che l’immobile si identifica con “il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare”

L’assegnazione della casa familiare spetta al genitore collocatario anche se i figli sono maggiorenni, ma non hanno raggiunto un’autosufficienza economica, valutato però il caso concreto.


Figli, ospiti non eterni.

Infatti il legislatore ha voluto evitare un atteggiamento parassitario da parte dei figli, stabilendo che questi

siano “giustificati” quanto al loro status in insufficienza di autonomia economica,
solo se dimostreranno di essersi attivati adeguatamente per tentarne il raggiungimento.

La Corte di Cassazione (con sentenza n. 14241/2017) ha chiarito anche che, laddove la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non si esclude il requisito della convivenza “purché vi faccia ritorno regolarmente appena possibile” (Cass. 22 marzo 2012, n. 4555; 27 maggio 2005, n. 1132)


A chi spetta la casa coniugale nella separazione e divorzio se non ci sono figli?

In questo caso, la casa familiare spetta di norma al coniuge che ne è il proprietario, salvo eccezioni da valutarsi caso per caso.

Se invece i coniugi sono comproprietari della casa coniugale e abbiano anche adeguati redditi, il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi. Allora le parti, o decidono consensualmente oppure possono chiedere la divisione dell’immobile.

Se la casa familiare è di proprietà di uno dei coniugi o di proprietà comune, ma sia stata assegnata ad uno solo di essi, l’assegnatario, se vuole far valere il provvedimento di assegnazione nei confronti di terzi acquirenti, o di chi intenda costituire altri diritti reali su di essa, deve provvedere, a propria cura e spese, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione nei pubblici registri immobiliari.


Cosa deve fare il coniuge assegnatario per continuare ad avere la casa coniugale.

Per mantenere il diritto sulla casa, l’assegnatario deve effettivamente abitarla, facendone la sua dimora abituale. L’assegnazione della casa impone, poi un uso personale della stessa. Non è possibile quindi darla in prestito o in locazione ad altri.

Quanto alle spese, quelle ordinarie (tra cui ad esempio le bollette) gravano su chi la occupa, mentre quelle straordinarie devono spartirsi al 50%.


Cosa succede se la casa coniugale è in affitto?

Se la casa familiare è in locazione con contratto intestato a uno o ad entrambi i genitori, il provvedimento di assegnazione, determina per legge una cessione del contratto in favore dell’assegnatario che subentra nella posizione del conduttore e che dovrà, provvedere al pagamento dei canoni di locazione e delle spese di conduzione.
Il subentrare del nuovo assegnatario deve essere anche comunicato da quest’ultimo al locatore, il quale potrà eventualmente far valere i suoi diritti nei suoi confronti. Quanto alla cessazione del diritto all’assegnazione della casa familiare, come stabilito dal codice civile, il diritto al godimento, viene meno se l’assegnatario non ci abiti o cessi di abitarci stabilmente o anche se l’assegnatario conviva more uxorio o contragga un altro matrimonio.

Il diritto cessa anche se viene meno l’interesse dei figli ad abitarci, perché trasferitisi in altro luogo o in quanto abbiano raggiunto l’indipendenza economica.


Quali sono i tempi per lasciare la casa coniugale nella separazione e divorzio, quando questa venga assegnata all’altro coniuge?

In proposito non esistono scadenze prestabilite dalla legge per andarsene, ma può esservi un provvedimento specifico del giudice. In ogni caso la regola generale è quella di lasciare l’immobile il prima possibile. Se il coniuge si rifiuta di lasciare la casa coniugale, l’assegnatario può solamente rivolgersi al proprio avvocato. Verrà adito il Tribunale e si chiederà l’avvio di una procedura di esecuzione forzata del provvedimento di assegnazione.


Cosa succede se la casa si può dividere?

Quando ci si trovi in presenza di una casa coniugale di grandi dimensioni si può anche procedere alla divisione materiale dell’immobile e così un coniuge potrà abitarne una parte e l’altro coniuge la restante, predisponendo accessi separati.

Questa sarebbe peraltro la soluzione ottimale sia in ottica di un risparmio economico, sia in quanto si potrebbe in tal modo agevolare gli incontri genitori/figli. C’è però il risvolto della medaglia, in quanto questa soluzione potrebbe anche creare accesi contrasti laddove vi sia una situazione di conflittualità tra i coniugi che in tal modo si troverebbero innanzi, spesso e volentieri, il proprio ex, sopratutto considerando anche che, come spesso capita, non è escluso che questi possa iniziare un nuovo rapporto sentimentale.

La Corte di Cassazione, in ragione della frequenza di contenziosi in merito ai provvedimenti di suddivisione materiale della casa, intervenuta in più occasioni (ad esempio provvedimento n. 8580 dell’11/04/2014 e n. 24156 del 12/11/2014) ha chiarito che, essendovi il beneficio dell’agevolazione di ciascun genitore per la frequentazione dei figli tale vantaggio può aversi solo laddove non vi sia uno spirito contenzioso tra i genitori.


Avv. Leonardo Andriulo – Avvocato divorzista

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